Articolo abrogato dalla L.R. del 25/03/2013 n. 3. L’articolo 83 così recitava: “Art. 83 - (Programmi pluriennali di attuazione nei Comuni non dotati di Piano Regolatore ai sensi del Titolo III. Limitazioni all'attività costruttiva per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato alle prescrizioni del Titolo III) - 1. I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale o di Programma di Fabbricazione approvato precedentemente al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono approvare il Programma pluriennale di attuazione. Dopo la scadenza o la revoca del Programma eventualmente in corso il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie è assoggettato esclusivamente al regime del successivo art. 85.

2. I Comuni dotati di Programma di Fabbricazione approvato in data posteriore all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non possono più adottare varianti. Dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano trasmesso alla Regione il Piano Regolatore, possono rilasciare concessioni o autorizzazioni edilizie solo per interventi di cui alle lett. a), b), c), d), dell'art. 13, sempre che non siano in contrasto con il Programma di Fabbricazione vigente. Le stesse limitazioni si applicano dopo la scadenza delle misure di salvaguardia del Piano Regolatore.

3. I Comuni dotati di Piano Regolatore approvato in data posteriore all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, ivi inclusi quelli approvati con le procedure di cui all'art. 90, possono adottare varianti al Piano Regolatore vigente aventi ad oggetto progetti di rilievo urbano che richiedono accelerata attuazione, solo nel caso in cui abbiano adottato il progetto preliminare del Piano Regolatore Generale a norma dell'art. 15, terzo comma, e a condizione che dette varianti siano conformi al progetto preliminare. Dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano trasmesso alla Regione il Piano Regolatore, possono rilasciare concessioni o autorizzazioni solo per gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) dell'art. 13, e per gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di edilizia residenziale pubblica.

4. Il termine di cui al comma precedente può essere, su motivata richiesta dei Comuni stessi e con provvedimento motivato della Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, prorogato sino ad anni tre.”

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