Articolo abrogato dalla L.R. del 25/03/2013 n. 3. L’articolo 72 così recitava: “Art. 72. - (Funzioni espropriative non delegate) - 1. Restano riservate alla Regione ed esercitate dal Presidente della Giunta Regionale le funzioni espropriative non delegate ai sensi del precedente articolo 71, nonché quelle attinenti alle opere regionali e quelle dello Stato, ove esse siano delegate alle Regioni, compresi in questo caso i provvedimenti di accesso e di occupazione temporanea ed urgente.

2. Dette funzioni amministrative possono essere delegate dal Presidente ad un componente della Giunta Regionale.”

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