Articolo abrogato dalla L.R. del 25/03/2013 n. 3. L’articolo 37 così recitava: “Art. 37 - (Approvazione ed efficacia del programma di attuazione) - 1. Il programma pluriennale di attuazione è approvato dal Consiglio Comunale, previa consultazione degli Enti Pubblici, delle aziende e dei privati interessati, alla scadenza del precedente programma; se redatto da più Comuni riuniti in consorzio o dalla Comunità Montana, è approvato dall'Assemblea del consorzio o della Comunità, oltreché dai singoli Comuni per la parte relativa al territorio di propria competenza.

2. Il programma pluriennale di attuazione, redatto secondo i modelli operativi approvati dalla Giunta Regionale e completo degli atti, è trasmesso in copia alla Regione unitamente alla deliberazione comunale di approvazione, non appena questa sia divenuta esecutiva.

3. Il programma pluriennale di attuazione può, entro i suoi termini di validità, essere modificato e integrato nei contenuti, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio comunale e comunque non più di una volta all'anno. In occasione di tale modificazione il programma di attuazione dovrà essere aggiornato in relazione a tutte le eventuali modificazioni di previsione di opere e di interventi oggetto di finanziamenti regionali o statali o di altri Enti pubblici. Sono ammesse in qualunque momento le modificazioni che si rendono necessarie per l'attuazione degli interventi di edilizia pubblica residenziale, e a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo strumento urbanistico generale o di varianti, nel qual caso le modificazioni riguardano esclusivamente le parti interessate dalle varianti stesse. Possono inoltre essere consentite eventuali modifiche determinate dalla realizzazione di impianti industriali ed artigianali, purché originate da esigenze straordinarie e di particolare urgenza e adeguatamente motivate dai Consigli Comunali con riferimento alle situazioni economiche e sociali del territorio di influenza. Le modificazioni del programma vengono trasmesse con le stesse modalità di cui al comma precedente.

4. Ove il Comune non provveda alla approvazione del nuovo programma pluriennale di attuazione alla scadenza del precedente, il Presidente della Giunta Regionale invita il Sindaco a provvedervi entro 90 giorni; trascorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta Regionale nomina, con proprio decreto, immediatamente esecutivo, un commissario per la predisposizione del programma pluriennale di attuazione e la convocazione del Consiglio Comunale per la relativa approvazione.

5. Scaduto il programma pluriennale di attuazione e fino alla approvazione del successivo sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 13 e al settimo comma dell'art. 33 della presente legge sempreché non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti.

6. Qualora siano inseriti nel programma pluriennale di attuazione interventi edilizi sottoposti a strumento urbanistico esecutivo le disposizioni di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 28-1-1977, n. 10 si applicano solo a seguito dell'approvazione dello strumento urbanistico esecutivo; per i piani esecutivi convenzionati di cui all'art. 43, il sesto comma dell'art. 13 della legge 28-1-1977, n. 10 si applica qualora i proprietari interessati non abbiano presentato al Sindaco gli elaborati e lo schema di convenzione di cui all'art. 39 entro i termini fissati dal programma pluriennale di attuazione.”

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