Articolo abrogato dalla L.R. del 25/03/2013 n. 3. L’articolo 36 così recitava: “Art. 36 - (Obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione P.P.A.) - 1. I Comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi dei programmi pluriennali di attuazione, di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 13.

2. I Piani Territoriali individuano i Comuni aventi popolazione pari o inferiore a diecimila abitanti ai quali, per motivate ragioni di carattere ambientale, insediativo, turistico ed industriale, è fatto obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione, nel termine fissato dagli stessi Piani Territoriali.

3. I Comuni non obbligati possono comunque dotarsi di programma pluriennale di attuazione secondo le norme della presente legge.”

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