Articolo abrogato dalla L.R. 17/11/2016, n. 23.

L’articolo 30 così recitava:

“Art. 30 - (Modifiche e abrogazioni alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere")

1. L'articolo 2 della l.r. 69/1978 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. — 1. La Regione predispone le linee di programmazione per la coltivazione dei giacimenti di cave e torbiere che sono vincolanti per la predisposizione dei Piani provinciali di settore dell'attività estrattiva redatti secondo le metodologie indicate congruenti con le linee di programmazione.".

2. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della l.r. 69/1978 sono abrogati.

3. L'articolo 6 della l.r. 69/1978 è abrogato.

"4. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 69/1978 le parole: 'L'amministrazione regionale concorre’ sono sostituite dalle seguenti : 'Salvo i casi previsti dall'articolo 31, comma 3 per i quali la Regione e le Amministrazioni comunali attuano la vigilanza, le Province concorrono.”

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