Art. abrogato dalla L.R. del 14/01/2009 n. 1. L’articolo 15 così recitava: “Art. 15 - (Modifiche a leggi regionali) - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 21/1997, è inserito il seguente:

"2-bis. All'Osservatorio regionale partecipano gli Enti locali secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.".

2. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 37 della l.r. n. 21/1997, sono aggiunte le seguenti:

"f-bis) un rappresentante designato dalle Province;

f-ter) un rappresentante designato dalle Comunità montane.".

3. Abrogato dalla L.R. del 31/05/2004 n.14.

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