Art. abrogato dalla L.R. del 28/12/2007 n.28. L'articolo 121 così recitava: "1. Sono di competenza delle Province le funzioni riguardanti l'istruzione secondaria superiore, di cui all'articolo 139 del d.lgs. 112/1998.

2. Sono trasferite alle Province le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi, in favore di Comuni, loro forme associative e Comunità montane, per mirati limitati interventi di edilizia scolastica e per gli interventi su palestre e impianti ginnico-sportivi, nonché per gli interventi urgenti per esigenze di sicurezza ed igiene."

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