Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 5 - (Modifica alla l.r. 16/1999)

1. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 6 dell’articolo 16 è inserito il seguente:

«6 bis. In attuazione della vigente normativa in materia di tutela e protezione dell’ambiente e della salute, l’ARPA è tenuta ad adeguare i propri livelli di prestazioni tecnico-scientifiche e, a tal fine, predispone uno o più specifici piani occupazionali, fermo restando il rispetto del patto di stabilità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l’adeguamento della propria dotazione organica anche avvalendosi di personale già attivo presso la pubblica amministrazione.».”

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