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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 4 - (Modifiche alla l.r. 16/2004 e norma di prima applicazione)
1. Alla legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l’articolo 5 è aggiunto il seguente:
«Articolo 5.1 (Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile) — 1. Per ciascuna sezione provinciale dell’albo di cui all’articolo 5, comma 8, è istituito, a supporto dell’espletamento delle funzioni provinciali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), e quale sede di raccordo, a livello provinciale, tra le organizzazioni di volontariato di protezione civile e la Regione, un comitato di coordinamento del volontariato di protezione civile, di durata triennale, composto dai rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte alle rispettive sezioni provinciali. La Giunta regionale, sentite le province e le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all’albo regionale, definisce le modalità di funzionamento dei comitati.»;
b) alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 bis le parole: «, con il criterio della rotazione» sono soppresse;
c) la lettera e) del comma 2 dell’articolo 9 bis è sostituita dalla seguente:
«e) i rappresentanti di due organizzazioni, di cui una costituita come gruppo comunale o intercomunale e l’altra come associazione, designati dalle organizzazioni iscritte nella sezione regionale dell’albo regionale del volontariato di protezione civile;»;
d) la lettera f) del comma 2 dell’articolo 9 bis è sostituita dalla seguente:
«f) i rappresentanti di due organizzazioni di volontariato per ciascuna sezione provinciale dell’albo regionale del volontariato di protezione civile, di cui una costituita come gruppo comunale o intercomunale e l’altra come associazione, designati dai rispettivi comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile.»;
e) al comma 3 dell’articolo 9 bis le parole: «, con il criterio della rotazione» sono soppresse;
f) dopo il comma 3 dell’articolo 9 bis è inserito il seguente:
«3 bis. La Giunta regionale, sentite le province e le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all’albo regionale, definisce le modalità di designazione dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato di cui al comma 2, lettere e) ed f).».
2. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui all’articolo 5.1 e di cui al comma 3 bis dell’articolo 9 bis della l.r. 16/2007, come introdotti dal comma 1, lettere a) ed f), sono adottate entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.”
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