Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 6 - (Modifiche alla l.r. 26/2003)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell’articolo 14 sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 35, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nel rispetto della programmazione regionale dei flussi dei rifìuti urbani, nonché dell’obiettivo di autosufficienza per il recupero e smaltimento degli stessi sul territorio regionale, con il termine ‘rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale’ si intendono anche i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani.

3 ter. Il contributo previsto dall’articolo 35, comma 7, del d.l. 133/2014 convertito dalla l. 164/2014, è determinato nella misura di 20,00 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato (codice CER 200301) di provenienza extraregionale, trattato in impianti di recupero energetico. Il trattamento è da attuarsi previo accordo tra le regioni interessate.

3 quater. Gli introiti derivanti dall’applicazione del comma 3 ter, stimati in 200.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, confluiscono al titolo 3 “Entrate extratributarie” – Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2015-2017; gli stessi sono destinati in spesa alla missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” rispettivamente per 100.000,00 euro al programma 01 “Difesa del suolo” e per 100.000,00 euro al programma 03 “Rifiuti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2015-2017.»;

b) dopo il comma 2 dell’articolo 47 è inserito il seguente:

«2 bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 140, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), il Comune di Campione d’Italia è escluso dal campo di applicazione del presente articolo.»;

c) il comma 4 dell’articolo 53 bis è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere di cui al comma 2 e per espletare le procedure di gara, può consentire, per le sole concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2017, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell’esercizio degli impianti di grande derivazione a uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni come previsto dall’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999.»;

d) lettera soppressa dalla L.R. 05/08/2015, n. 22

e) al terzo periodo del comma 5 dell’articolo 53 bis le parole: «sono aggiornati annualmente in base al tasso di inflazione programmato e» sono soppresse;

f) ) lettera soppressa dalla L.R. 05/08/2015, n. 22

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