Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 12 - (Modifiche all’articolo 42 della l.r. 7/2012)

1. Alla legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo 42 è sostituita dalla seguente: 'Catasti del sottosuolo';

b) dopo il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 42 sono aggiunti i seguenti: 'I titolari e i gestori di reti e infrastrutture del sottosuolo raccolgono e comunicano con cadenza annuale agli uffici comunali o regionali gli aggiornamenti delle informazioni. I dati trasmessi sono trattati solo da personale autorizzato per le finalità istituzionali nel rispetto dei principi di integrità e riservatezza.';

c) il comma 4 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:

'4. In caso di mancato o parziale conferimento o aggiornamento dei dati agli uffici comunali o regionali, ai sensi del comma 3, i comuni, accertata la violazione, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto ai commi 4 bis e 4 ter, e ne riscuotono e introitano i proventi.';

d) dopo il comma 4 dell'articolo 42 sono inseriti i seguenti:

'4 bis. In caso di mancato o parziale conferimento dei dati, il comune applica una sanzione amministrativa in misura da un minimo di 20.000,00 euro a un massimo di 200.000,00 euro. In caso di mancato o parziale aggiornamento dei dati trasmessi, il comune applica una sanzione amministrativa da un minimo di 10.000,00 euro a un massimo di 100.000,00 euro.

4 ter. Le sanzioni di cui al comma 4 bis sono applicate secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), tenendo conto, in relazione alla gravità della violazione, dei seguenti parametri:

a) mancanza o incompletezza dei dati rispetto alla stato effettivo della rete infrastrutturale;

b) incompatibilità dei dati forniti rispetto ai sistemi informatici comunali e regionali;

c) non conformità ai criteri definiti dalle disposizioni regionali e statali.

4 quater. Il comune, accertato l'inadempimento di cui al comma 4 tramite verifiche sul catasto regionale infrastrutture e reti e presso i competenti uffici regionali, diffida il soggetto inadempiente al rispetto, nel termine di novanta giorni, delle disposizioni regionali in riferimento ai dati relativi al territorio comunale di competenza. L'inutile decorso del termine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 4 bis.'.”

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