Articoli abrogati dalla L.R. 09/06/2020, n. 13, così recitavano:

“Art. 73 - Aiuti alle imprese per il controllo delle malattie

1. Nell'ambito di specifici programmi di eradicazione e controllo degli organismi nocivi da quarantena o soggetti a interventi di lotta obbligatoria, la Regione può riconoscere aiuti finanziari alle imprese e alle loro associazioni. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione degli aiuti, anche per la divulgazione delle tecniche più appropriate di produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e di controllo delle malattie.

 

Art. 74 - Sanzioni amministrative

1. Per l'inosservanza delle disposizioni del presente titolo trovano applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs. 214/2005 e dalle normative di settore.

2. Per le modalità di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della L.R. n. 90/1983. L'attività di vigilanza e l'accertamento delle violazioni competono agli ispettori fitosanitari iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 70, comma 1.”

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