La L.R. 08/07/2014, n. 19 all'art. 27 dispone:

"1. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26(Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) non si applicano alle dotazioni strutturali destinate alla distribuzione del gas. Resta ferma la destinazione funzionale di reti, impianti e dotazioni per la distribuzione del gas e quanto previsto dalla normativa statale in merito alla loro disponibilità o al loro trasferimento."

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