Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 9 - (Modifiche alla l.r. 29/2006)

1. Alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell’articolo 7, le parole: «alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura;» sono sostituite dalle seguenti: «al Presidente della Giunta regionale per la promozione della relativa procedura e per la presentazione del progetto di legge, previa verifica dei requisiti formali della richiesta;»;

b) dopo il comma 3 dell’articolo 7 è aggiunto il seguente:

«3 bis. La richiesta dei consigli comunali o della maggioranza degli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate di cui al comma 3 è presentata al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno.»;

c) il comma 4 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«4. A seguito della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale, il Presidente della Regione trasmette il progetto di legge al Presidente del Consiglio regionale entro il 1° giugno.»;

d) al comma 3 dell’articolo 8 la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

e) la rubrica dell’articolo 9 è sostituita dalla seguente: «Referendum consultivo»;

f) al comma 2 dell’articolo 9 dopo le parole: «su proposta della commissione consiliare competente,» sono aggiunte le seguenti: «entro il 15 luglio di ogni anno,»;

g) dopo il comma 4 dell’articolo 9 è inserito il seguente:

«4 bis. La votazione si intende favorevole in caso di conseguimento, in ogni comune interessato, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi.»;

h) il comma 5 dell’articolo 9 è sostituito dai seguenti:

«5. Qualora i residenti aventi diritto al voto ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni) siano in numero non superiore a cinquanta alla data di presentazione del progetto di legge, il Consiglio regionale può deliberare di effettuare la consultazione della popolazione interessata secondo modalità semplificate, in deroga alle previsioni del comma 9, volte al contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei diritti di segretezza e libertà del voto.

5 bis. La data di effettuazione della consultazione di cui al comma 5, in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all’articolo 8, è fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il comune o i comuni interessati.

La consultazione si svolge presso la sede del comune o dei comuni interessati; a tal fine gli uffici comunali preposti, in aula aperta al pubblico:

a) procedono allo spoglio dei voti;

b) computano i voti favorevoli e contrari alla proposta;

c) redigono e trasmettono al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione.

5 ter. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuti i verbali di cui al comma 5 bis, lettera c), ne dispone con decreto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. I pareri di cui all’articolo 8 e i risultati della consultazione di cui al comma 5 sono trasmessi, a cura del Presidente del Consiglio regionale, alla competente commissione consiliare per l’ulteriore corso del procedimento legislativo.

5 quater. Con decreto del dirigente regionale competente in materia di enti locali:

a) è approvato il modulo per l’espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell’elettore;

b) è approvato il modello del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati;

c) sono individuate le modalità di convocazione degli elettori;

d) possono essere emanate ulteriori indicazioni operative anche per eventuali casi particolari riguardanti il comune o i comuni interessati dalla consultazione.

5 quinquies. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti alle consultazioni di cui al comma 5 fanno carico alla Regione. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni sono rimborsate dalla Regione ai sensi del comma 9 bis.»;

i) il comma 7 dell’articolo 9 è sostituito dai seguenti:

«7. La data di effettuazione dei referendum deliberati ai sensi del comma 2 è fissata, previa intesa con il competente organo statale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato entro il 20 settembre e comunicato ai presidenti delle corti d’appello e delle commissioni elettorali circondariali interessate. I referendum si svolgono nella stessa data (Referendum Day), di norma in una domenica della seconda metà di novembre o della prima settimana di dicembre, in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all’articolo 8.

7 bis. L’ufficio centrale per il referendum proclama i risultati della consultazione di cui al comma 7 entro il termine previsto dall’articolo 27, comma 3, della l.r. 34/1983.»;

j) il comma 8 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«8. Qualora l’iniziativa legislativa sia esercitata ai sensi della l.r. 1/1971, il termine entro il quale il progetto di legge deve essere iscritto nel calendario dei lavori del Consiglio regionale è ridotto a due mesi e decorre dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo.»;

k) dopo il comma 9 dell’articolo 9 è inserito il seguente:

«9 bis. I rimborsi dovuti ai sensi dell’articolo 32, comma 5, della l.r. 34/1983 sono erogati nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta Regionale.»;

l) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Adempimenti per il procedimento legislativo) — 1. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale trasmesso dall’ufficio centrale per il referendum ai sensi della l.r. 34/1983, comunica i risultati del referendum regionale consultivo e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione con decreto.

2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette i pareri di cui all’articolo 8 e i risultati del referendum di cui all’articolo 9 alla competente commissione consiliare per l’ulteriore corso del procedimento legislativo; il Consiglio regionale delibera, di norma, entro quarantacinque giorni dal ricevimento del verbale dell’ufficio centrale per il referendum, tenuto conto anche delle scadenze previste a garanzia del regolare svolgimento delle elezioni amministrative nei comuni interessati dal procedimento legislativo.»;

m) l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Norma finanziaria) — 1. Alle spese per l’effettuazione dei referendum consultivi in materia di istituzione di nuovi comuni e di mutamento delle circoscrizioni o anche delle denominazioni comunali, di cui all’articolo 9, sia direttamente sostenute dalla Regione sia relative ai rimborsi delle spese sostenute dai comuni, si provvede con le risorse stanziate alla missione 01 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo» - programma 07 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e successivi.

2. Alle spese per i rimborsi alle province o alle comunità montane per le spese sostenute per l’esercizio delle funzioni in materia di istituzione di nuovi comuni e di mutamento delle circoscrizioni o anche delle denominazioni comunali, di cui all’articolo 13, si provvede con le risorse appositamente stanziate alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali» - programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e successivi.»;

n) omissis

o) all’Allegato B (Leggi che restano in vigore) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«l.r. 10 febbraio 2011, n. 1

Istituzione del Comune di Gravedona ed Uniti, mediante fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona, in provincia di Como

l.r. 30 gennaio 2014, n. 2

Istituzione del comune di Sant’Omobono Terme, mediante la fusione dei comuni di Sant’Omobono Terme e Valsecca, in provincia di Bergamo

l.r. 30 gennaio 2014, n. 3

Istituzione del comune di Val Brembilla, mediante la fusione dei comuni di Brembilla e Gerosa, in provincia di Bergamo

l.r. 30 gennaio 2014, n. 4

Istituzione del comune di Bellagio, mediante la fusione dei comuni di Bellagio e Civenna, in provincia di Como

l.r. 30 gennaio 2014, n. 5

Istituzione del comune di Colverde, mediante la fusione dei comuni di Drezzo, Gironico e Parè, in provincia di Como

l.r. 30 gennaio 2014, n. 6

Istituzione del comune di Verderio, mediante la fusione dei comuni di Verderio Inferiore e Verderio Superiore, in provincia di Lecco

l.r. 30 gennaio 2014, n. 7

Istituzione del comune di Cornale e Bastida, mediante la fusione dei comuni di Cornale e Bastida de’ Dossi, in provincia di Pavia

l.r. 30 gennaio 2014, n. 8

Istituzione del comune di Maccagno con Pino e Veddasca, mediante la fusione dei comuni di Maccagno, Pino sulla sponda del Lago Maggiore e Veddasca, in provincia di Varese

l.r. 30 gennaio 2014, n. 9

Istituzione del comune di Borgo Virgilio, mediante la fusione dei comuni di Virgilio e Borgoforte, in provincia di Mantova

l.r. 30 gennaio 2014, n. 10

Istituzione del comune di Tremezzina, mediante la fusione dei comuni di Lenno, Ossuccio, Tremezzo e Mezzegra, in provincia di Como.».

2. Le disposizioni legislative modificate secondo quanto previsto dal comma 1 si applicano alle iniziative legislative avviate a partire dal 1° gennaio 2015, fatto salvo quanto previsto dalla lettera h) che si applica anche alle iniziative legislative in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e avviate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i comuni che hanno espresso la volontà di giungere alla fusione di cui alla l.r. 29/2006 entro la data di approvazione della presente legge, il percorso legislativo della fusione segue la procedura e le tempistiche di cui alla risoluzione approvata con deliberazione del Consiglio regionale 11 giugno 2013, n. 32.”

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