Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 26 - (Modifiche alla l.r. 11/2001)

1. Alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 1 le parole: «in attuazione del decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) ed in conformità alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) detta indirizzi per l’ubicazione, l’installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina l’ubicazione, l’installazione, la modifica e il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in conformità alla normativa statale e, in particolare, alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge citata e al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).»;

b) i commi 4 e 5 dell’articolo 2 sono abrogati;

c) al comma 4 dell’articolo 3, le parole: «previste dalla presente legge a carico dei titolari di impianti e di apparecchiature» sono sostituite dalle seguenti: «necessarie ai fini dell’installazione e dell’esercizio degli impianti e delle apparecchiature di cui all’articolo 2, comma 1»;

d) il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 4 è soppresso;

e) il comma 9 dell’articolo 4 è abrogato;

f) al comma 2 dell’articolo 5, le parole: «di cui agli articoli 6 e 7» sono soppresse;

g) il comma 6 dell’articolo 5 è abrogato;

h) l’articolo 6 è abrogato;

i) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Installazione ed esercizio degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione) — 1. Le istanze, segnalazioni e comunicazioni finalizzate all’installazione e all’esercizio degli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, sono presentate al comune competente per territorio. Contestualmente alla presentazione al comune, la documentazione è inoltrata in copia all’ARPA.

2. Nel caso di variazione della titolarità dell’impianto, il nuovo titolare ne dà comunicazione al comune interessato e all’ARPA entro trenta giorni.

3. Nel caso di disattivazione dell’impianto, il titolare ne dà comunicazione al comune interessato e all’ARPA entro trenta giorni.»;

j) l’articolo 8 è abrogato;

k) al comma 1 dell’articolo 9, le parole: «Contestualmente alla comunicazione o all’istanza di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10,» sono soppresse;

l) al comma 9 dell’articolo 9, le parole: «può disporre» sono sostituite dalla seguente: «dispone» e le parole: «o la revoca dell’autorizzazione all’esercizio» sono soppresse;

m) l’articolo 10 è abrogato;

n) al comma 1 dell’articolo 12, le parole: «da lire quattromilioni a lire diecimilioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000,00 a euro 5.000,00»;

o) al comma 2 dell’articolo 12, le parole: «da lire un milione a lire cinquemilioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500,00 a euro 2.500,00»;

p) al comma 3 dell’articolo 12, le parole: «in mancanza dell’autorizzazione di cui all’articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «in mancanza di un titolo abilitativo» e le parole: «da lire ottomilioni a lire ventimilioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 4.000,00 a euro 10.000,00»;

q) il comma 4 dell’articolo 12 è abrogato;

r) al comma 5 dell’articolo 12, le parole: «il titolare è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista» sono sostituite dalle seguenti: «trovano applicazione le sanzioni pecuniarie previste»;

s) al comma 6 dell’articolo 12, le parole: «della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981 n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria)»;

t) l’allegato B è soppresso.”

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