Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 3 - (Misure di razionalizzazione della spesa per le comunità montane)

1. Alla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 7 bis dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«7 bis. La Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, destina le risorse di cui al comma 2 nell’anno successivo a quello in cui risultano liquidati al 30 aprile contributi per un importo pari ad almeno il 50 per cento della spesa complessivamente destinata al finanziamento dei PISL per il triennio di riferimento oppure risulta concluso e liquidato al 30 aprile almeno il 25 per cento, con eventuale arrotondamento per eccesso, dei PISL per il triennio di riferimento.».

2. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell’articolo 1 sono soppresse le parole: «e delle comunità montane che gestiscono in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni, ai sensi dell’articolo 9»;

b) il comma 5 dell’articolo 9 è abrogato;

c) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 è abrogata;

d) la lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 13 è sostituita dalla seguente:

«c bis) il contributo di funzionamento da determinarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio.»;

e) dopo il comma 2 ter dell’articolo 13 è inserito il seguente:

«2 quater. Per il triennio 2014/2016 i costi standard, di cui al comma 2 bis, sono applicati dalla Giunta regionale secondo criteri di progressività connessi all’efficienza nello svolgimento di funzioni e servizi conferiti dalla Regione alle comunità montane. Per il medesimo triennio la Giunta regionale stabilisce una riduzione del contributo al funzionamento delle comunità montane determinato ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 4, lettera a), della legge recante (Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2014), in ragione del mancato o ridotto svolgimento della gestione in forma associata di funzioni e servizi delegati dai comuni, ai sensi dell’articolo 9.»;

f) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 19 è abrogata;

g) al comma 1 dell’articolo 20 le parole: «alle forme associative» sono sostituite dalle seguenti: «alla forma associativa»;

h) al comma 2 dell’articolo 20 sono soppresse le parole: «o la comunità montana»;

i) al comma 3 bis dell’articolo 20 sono soppresse le parole: «e alle comunità montane» e «o convenzionati con la comunità montana».”

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