Articolo abrogato dalla L.R. 26/05/2017, n. 15, così recitava:

Art. 13 - (Competenze del Presidente)

1. Compete al Presidente:

a) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione e stabilire l’ordine del giorno delle sedute;

b) verificare l’attuazione del piano pluriennale di attività approvato dal Consiglio di amministrazione;

c) presentare al Consiglio di amministrazione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento del piano pluriennale;

d) proporre al Consiglio di amministrazione, entro quarantacinque giorni dalla sua nomina, la nomina del Direttore generale;

e) nominare, su proposta del Direttore generale, il vice direttore;

f) proporre al Consiglio di amministrazione l’approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni, nonché del conto consuntivo e del bilancio di esercizio.”

Ai sensi del comma 2 dell’art. 23 della L.R. 26/05/2017, n. 15, la presente modifica si applica a decorrere dalla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione dell'ARPA in carica alla data di entrata in vigore della L.R. 15/2017.

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