Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 7 - (Modifica alla l.r. 19/2015)

1. Alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ‘Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni’), è apportata la seguente modifica:

a) al comma 10 dell’articolo 10 le parole “con provvedimento legislativo” sono sostituite dalle seguenti: “con provvedimento della Giunta regionale” e dopo le parole “finanziamento delle funzioni” sono aggiunte le seguenti: “, confermate e conferite ai sensi della presente legge,”.”

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