Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 13 - (Modifiche alla l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 3 sono inseriti i seguenti: “La base geografica e topografica di riferimento del SIT è il database topografico (DBT), rappresentazione digitale in formato vettoriale georiferita del territorio. Dal DBT derivano le altre basi geografiche a scala minore, ivi compresi gli aggiornamenti della carta tecnica regionale scala 1:10.000.”;

b) il comma 2 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“2. Gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale a diverso livello ed i relativi studi conoscitivi territoriali utilizzano, come informazione topografica di riferimento, il DBT. Fatte salve esigenze di maggior dettaglio, quali rilievi topografici a scale maggiori, non è consentito utilizzare altre basi dati topografiche di riferimento.”;

c) il primo periodo del comma 1 dell’articolo 14 è sostituito dal seguente: “I piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati dalla giunta comunale.”;

d) al comma 4 dell’articolo 14 le parole “il consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti, ovvero la giunta comunale nei restanti comuni” sono sostituite dalle seguenti: “la giunta comunale”;

e) dopo il comma 1 dell’articolo 14 è inserito il seguente:

“1 bis. All’interno del tessuto urbano consolidato, la modalità di attuazione delle previsioni stabilite a mezzo di piano attuativo conforme al PGT è il permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001, non applicabile nel caso di interventi di nuova costruzione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), dello stesso d.p.r. e fatta salva la facoltà del proponente di procedere con piano attuativo in luogo del permesso di costruire convenzionato. La convenzione relativa al permesso di costruire di cui al presente comma ha i medesimi contenuti della convenzione di cui all’articolo 46 ed è approvata dalla giunta comunale.”;

f) la rubrica dell’articolo 22 è sostituita dalla seguente: “(Aggiornamento e adeguamento del piano territoriale regionale e aggiornamento dei piani territoriali regionali d’area)”;

g) dopo il comma 1 dell’articolo 22 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Nel caso di modifiche a previsioni, già costituenti obiettivo prioritario ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera b), punto 4), concernenti la realizzazione di prioritarie infrastrutture e di interventi di potenziamento ed adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, nonché di infrastrutture per la difesa del suolo, derivanti dall’avanzamento progettuale, la Giunta regionale, con proprio atto, provvede all’adeguamento degli elaborati del PTR. Dell’avvenuto adeguamento è data immediata comunicazione alla provincia, alla Città metropolitana di Milano e ai comuni interessati, ai fini del recepimento nei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale. La procedura di adeguamento di cui al presente comma non è utilizzabile qualora risultino interessati enti territoriali diversi da quelli già individuati negli strumenti operativi del PTR.

1 ter. Il PTRA è aggiornato con modalità semplificate, ferma restando la pubblicazione dell’aggiornamento ai sensi dell’articolo 21, comma 6, lettera d), nei casi di modifiche concernenti:

a) la correzione di errori materiali, anche con aggiornamento cartografico, che non comportino alterazione degli obiettivi e delle azioni del piano; per tali modifiche l’aggiornamento del PTRA è approvato con deliberazione della Giunta regionale;

b) l’aggiornamento cartografico derivante da avanzamenti o varianti progettuali di infrastrutture recepite dal PTRA che hanno influenza sulla pianificazione; la richiesta motivata di attivazione della procedura di aggiornamento del PTRA è presentata dall’ente competente alla realizzazione dell’infrastruttura; la Giunta regionale approva con deliberazione l’aggiornamento del PTRA, previa verifica di compatibilità rispetto agli obiettivi del piano.”;

h) al comma 3 dell’articolo 25 bis è aggiunto il seguente periodo:

“A seguito dell’approvazione definitiva del PGT, la pubblicazione ai sensi dell’articolo 13, comma 11, se non già intervenuta, è disposta d’ufficio dalla competente struttura della Giunta regionale.”;

i) l’articolo 32 è sostituito dal seguente:

“Art. 32 - (Sportello unico telematico per l’edilizia)

1. Lo sportello unico per l’edilizia è disciplinato dall’articolo 5 del d.p.r. 380/2001, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), i comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, possono svolgere attraverso un’unica struttura sia i compiti e le funzioni dello sportello unico per le attività produttive, sia i compiti e le funzioni dello sportello unico per l’edilizia.

3. Nell’ambito delle procedure di cui ai capi II e III, lo sportello unico per l’edilizia, dietro corresponsione delle spese dovute, è tenuto a corredare d’ufficio le domande di permesso di costruire, le denunce di inizio attività e le segnalazioni certificate di inizio attività di tutti i certificati il cui rilascio è di competenza del comune.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 24, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è approvato l’adeguamento alla normativa specifica e di settore regionale della modulistica edilizia unificata e standardizzata statale riguardante le procedure edilizie, alla quale si adeguano i comuni. Agli aggiornamenti della modulistica consistenti nel mero recepimento di sopravvenute disposizioni normative di settore, nonché nella rettifica di errori materiali si provvede con decreto del dirigente della direzione regionale competente per materia.

5. Al fine di consentire il monitoraggio delle trasformazioni territoriali, la Regione promuove lo sviluppo di sistemi integrati per la gestione telematica dei procedimenti edilizi e dei relativi dati e per l’interoperabilità tra i sistemi informativi. I comuni inviano alla Regione i dati di cui al primo periodo in relazione agli interventi edilizi del proprio territorio, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

6. Alle spese derivanti dall’applicazione di quanto previsto al comma 5, quantificate in € 400.000,00 per il 2016, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 08 “Statistica e sistemi informativi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2016-2018.”;

j) all’articolo 80 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole “e 6” sono sostituite dalle seguenti: “, 6 e 7”;

2) all’alinea del comma 4 dopo la parola “Spetta” sono aggiunte le seguenti: “alla Città metropolitana di Milano o” e sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco”;

3) alla lettera g) del comma 4 le parole “opere idrauliche realizzate dalla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “opere idrauliche realizzate dalla Città metropolitana di Milano o dalla provincia”;

4) all’alinea dei commi 5 e 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco”;

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Fermo restando quanto previsto ai commi da 3 a 6, le funzioni amministrative comunali di cui al comma 1 relative all’esecuzione degli interventi di trasformazione del bosco nonché relative agli interventi e alle opere che comportino anche la trasformazione del bosco spettano, per i territori di rispettiva competenza, agli enti gestori di parco regionale, alle comunità montane e alle unioni di comuni, ove non presenti comunità montane, nonché alla Città metropolitana di Milano o alle province per i restanti territori. In caso di interventi e opere comportanti anche la trasformazione del bosco, l’ente competente, ai sensi del presente comma o dei commi da 3 a 6, rilascia un unico provvedimento paesaggistico dando conto, distintamente, degli esiti della valutazione paesaggistica per la trasformazione del bosco e per la realizzazione di interventi e opere nel bosco.”;

6) al primo periodo del comma 9 le parole “dalle province, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Città metropolitana di Milano o dalle province, dagli enti gestori di parco regionale e dalle comunità montane”;

7) al secondo periodo del comma 9 le parole “dagli enti gestori di parco e dalle comunità montane, nonché dalle province per i restanti territori” sono sostituite dalle seguenti: “dagli enti gestori di parco regionale, dalle comunità montane, nonché dalla Città metropolitana di Milano o dalle province per i restanti territori”;

8) al terzo periodo del comma 9 le parole “Per le province, gli enti gestori dei parchi” sono sostituite dalle seguenti: “Per la Città metropolitana di Milano, le province, gli enti gestori di parco regionale”;

9) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9 bis. I procedimenti non conclusi con l’adozione del provvedimento paesaggistico alla data di entrata in vigore del presente comma sono conclusi dall’ente competente al rilascio del provvedimento alla data di avvio del relativo procedimento, secondo la disciplina vigente alla stessa data.”.”

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