Articolo abrogato dall’art. 2, comma 1, della L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 10 - (Modifiche all’art. 13 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere»)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dell’articolo 13 le parole «Autorizzazione dell’attività dei» sono soppresse;

b) al comma 1 dell’articolo 13 le parole «La domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività» sono sostituite dalle seguenti: «La segnalazione certificata di inizio attività»;

c) il comma 2 dell’articolo 13 è soppresso.”

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