Articolo abrogato dall'art. 86, comma 1, della L.R. 01/10/2015, n. 27, così recitava:

“Art. 6 - (Case e appartamenti per vacanze. Modifiche agli articoli 22, 43 e 44 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo») — 1. Alla legge regionale 16 luglio 2007 n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell’articolo 22 le parole «, fermo restando che per le residenze turistico alberghiere la durata del periodo di permanenza non può essere inferiore a sette giorni» sono soppresse;

b) al comma 1 dell’articolo 43 le parole «con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni,» sono soppresse;

c) il comma 6 dell’articolo 44 è abrogato.”

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