Articolo abrogato dalla L.R. 03/04/2019, n. 6.

L’articolo 23 così recitava:

“Art. 23 - Fusione per incorporazione di Lombardia Informatica s.p.a. in ARCA s.p.a.

1. Al fine di conseguire maggiori livelli di efficienza ed economicità è autorizzata la fusione per incorporazione di Lombardia Informatica s.p.a. nell'Azienda regionale centrale acquisti spa (di seguito ARCA s.p.a.).

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale compie gli atti necessari a rendere effettiva la fusione per incorporazione di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile.

3. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2008) è inserito il seguente:

"3-bis 1. ARCA s.p.a. svolge le funzioni di cui ai commi 3 e 3-bis anche in relazione all'acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività.".

4. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 1 della L.R. 33/2007 è inserito il seguente:

"4-ter. ARCA s.p.a. assicura inoltre lo sviluppo e la gestione del sistema informativo regionale (SIR), fornisce alla Regione il supporto strategico per l'analisi, l'elaborazione e l'utilizzo del patrimonio informativo regionale, individua innovative soluzioni nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, cura la diffusione sul territorio di nuove soluzioni informatiche, eroga servizi di gestione in linea con i livelli di servizio definiti dalla Regione e garantisce l'erogazione di servizi infrastrutturali.".

5. Dalla data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2504 e 2504-bis, comma 2, del codice civile:

a) è abrogato l'articolo 11 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 15 (Disciplina del sistema informativo regionale);

b) è abrogato il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);

c) sono abrogate le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017);

d) è soppressa la lettera c) della Sezione I - Società partecipate in modo totalitario dell'Allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007);

e) i riferimenti a Lombardia Informatica spa contenuti in leggi, regolamenti o altri atti devono ritenersi relativi a ARCA s.p.a.;

f) acquistano efficacia le modifiche di cui ai commi 3 e 4.”

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