Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 28 - (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”)

1. Alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) è apportata la seguente modifica:

a) all’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 8 dopo le parole “in quelle limitrofe” sono abrogate le parole “al lotto oggetto di istanza”.”

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