Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 15 - (Modifiche all’articolo 5 e inserimento degli articoli 9 bis, 9 ter e 9 quater alla legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile”)

1. Alla legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile) sono apportate la seguenti modifiche:

a) al comma 8 dell’articolo 5 le parole “relativamente alle associazioni e ai gruppi” sono sostituite dalle seguenti “relativamente alle associazioni, ai gruppi e ai volontari che ne fanno parte”;

b) dopo l’articolo 9, sono inseriti i seguenti:

“Art. 9 bis - (Consulta regionale del volontariato di protezione civile)

1. È istituita la consulta regionale del volontariato di protezione civile quale sede di confronto fra le autorità regionali e locali di protezione civile sulle tematiche relative alla promozione, alla formazione e allo sviluppo del volontariato.

2. La consulta è presieduta dall’assessore regionale alla protezione civile o da un suo delegato ed è composta da:

a) un assessore provinciale in rappresentanza delle province, designato dall’Unione della Province Lombarde (UPL), con il criterio della rotazione;

b) un rappresentante dei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti;

c) un rappresentante dei comuni con popolazione compresa fra 3.001 e 30.000 abitanti;

d) un rappresentante dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

e) un rappresentante di almeno due organizzazioni iscritte nella sezione regionale dell’albo regionale del volontariato di protezione civile, designato con il criterio della rotazione dall’assessore regionale competente per la protezione civile;

f) un rappresentante di due organizzazioni di volontariato di livello provinciale, designato con il criterio della rotazione dall’assessore provinciale competente per la protezione civile.

3. I rappresentanti dei comuni di cui al comma 3, lettere b), c) e d), sono designati dall’Associazione Nazionale Comuni d’Italia Lombardia (ANCI Lombardia), con il criterio della rotazione.

4. La consulta è convocata dal suo presidente almeno una volta l’anno oppure quando ve ne sia necessità. I compiti di segreteria sono svolti dalla struttura organizzativa regionale competente per la protezione civile.

5. La consulta è costituita con decreto dell’assessore regionale competente per la protezione civile e rimane in carica per la durata della legislatura in cui viene costituita.

6. Possono partecipare alle sedute altri soggetti invitati in relazione agli argomenti da trattare.

7. Per la partecipazione alle sedute non è dovuto alcun compenso.

8. La consulta si dota di un proprio regolamento sulle modalità di funzionamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 9 ter - (Rinvio a regolamenti)

1. Con uno o più regolamenti, sentite le province e le organizzazioni iscritte nell’albo di cui all’articolo 5, comma 8, a livello regionale, sono disciplinati:

a) la composizione dell’albo regionale del volontariato di protezione civile, le relative specialità, i requisiti e le procedure per l’iscrizione;

b) le condizioni per lo svolgimento delle attività operative da parte delle organizzazioni e dei gruppi di volontariato;

c) le modalità di assegnazione e di utilizzo del tesserino di riconoscimento personale da parte degli operatori regionali e dei volontari della protezione civile;d) i contrassegni e gli accessori dei mezzi di trasporto in dotazione alla struttura regionale competente per la protezione civile e alle organizzazioni di volontariato di protezione civile;

e) le caratteristiche delle divise degli operatori regionali e dei volontari della protezione civile e le relative modalità d’uso;

f) i modelli cui si conformano i distintivi da porre sulle uniformi degli operatori regionali e dei volontari della protezione civile;

g) i simboli distintivi di grado per gli operatori regionali e per i volontari della protezione civile;

h) l’uso del logo della protezione civile regionale.

2. Gli elementi distintivi di cui al comma 1 sono stabiliti in modo tale da garantire la corretta identificazione dell’appartenenza dei volontari al sistema regionale lombardo di protezione civile.

Art. 9 quater - (Controlli sui requisiti di iscrizione all’albo regionale e sanzioni disciplinari)

1. La struttura regionale competente per la protezione civile verifica il possesso e il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione all’albo regionale di cui all’articolo 5, comma 8, da parte delle organizzazioni di volontariato e dei volontari che ne fanno parte.

2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale di cui all’articolo 9 bis, irroga sanzioni disciplinari alle organizzazioni iscritte all’albo e ai volontari che ne fanno parte per le infrazioni specificate nei regolamenti di cui all’articolo 9 bis.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, per le organizzazioni iscritte all’albo a livello provinciale e i volontari che ne fanno parte, le sanzioni sono irrogate anche su proposta delle province.

4. Le sanzioni, in ordine progressivo di gravità, sono:

a) il richiamo scritto;

b) la sospensione temporanea dall’albo regionale del volontariato di protezione civile per un periodo da tre mesi a un anno, dopo due richiami scritti;

c) la cancellazione dall’albo dopo due sospensioni temporanee.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate previa contestazione degli addebiti e a seguito di contraddittorio.

6. In caso di cancellazione dall’albo, è vietata la reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.”.”

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