Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 13 - (Inserimento dell’articolo 79 bis, modifica degli articoli 80 e 82 e abrogazione dell’articolo 93 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 79 è inserito il seguente:

“Art. 79 bis - (Riordino dei consorzi di bonifica e irrigazione)

1. La Regione provvede, entro il 31 dicembre 2010, alla ridelimitazione dei comprensori di cui all’articolo 78 e al riordino dei consorzi di bonifica in base ai criteri stabiliti nell’intesa sulla proposta per l’attuazione dell’articolo 27 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) sancita il 18 settembre 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. Nelle more della ridelimitazione, gli organi dei consorzi di bonifica in scadenza alla data del 31 dicembre 2010 sono prorogati entro il termine massimo del 31 dicembre 2011.”;

b) la lettera b) del comma 4 dell’articolo 80 è così sostituita:

“b) all’accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica, nonché all’irrogazione delle relative sanzioni;”;

c) dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 82 è inserita la seguente:

“d bis) l’elezione del comitato esecutivo, composto da tre membri, da parte del consiglio di amministrazione scelti tra i propri componenti eletti;”;

d) dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 82 è aggiunta la seguente:

“e bis) la designazione nel consiglio di amministrazione di un rappresentante della Regione.”;

e) il comma 3 dell’articolo 82 è abrogato;

f) dopo il comma 4 dell’articolo 82 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione aventi diritto a compensi per l’espletamento dell’incarico non può essere superiore a tre.”;

g) l’articolo 93 è abrogato.”

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