Articolo abrogato dalla L.R. 02/04/2015, n. 11. L’articolo 88 così recitava: “Articolo 88 - (Sostituzione ed abrogazione di precedenti norme) - 1. Salvo quanto stabilito in via transitoria dal presente Capo, le disposizioni della presente legge:

a) sostituiscono le seguenti norme statali:

1) il Titolo I, il Titolo II, Capi I, II, III e IV - articoli 33, 34, 35 e 36 - e il Titolo IV - articoli 41 quater e quinquies, 42, 43, 44 - della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;

2) l'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955 n. 1357;

3) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni e integrazioni;

4) gli articoli 1, 7, 8 e 9 e, dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 34, gli articoli 3, 4, 5 e 6 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968;

5) la legge 2 aprile 1968 n. 507;

6) gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 1 giugno 1971 n. 291;

7) gli articoli 13 e 14 della legge 11 giugno 1971 n. 426;

8) l'articolo 27, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865;

9) gli articoli 4, ultimo comma, e 13, della legge 28 gennaio 1977 n. 10;

10) l'articolo 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modificazioni;

11) gli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978 n. 457;

12) l'articolo 24 della legge 28 febbraio 1985 n. 47;

b) abrogano le seguenti norme regionali:

1) la legge regionale 24 maggio 1972 n. 8 e successive modificazioni;

2) la legge regionale 6 febbraio 1974 n. 7 e successive modificazioni;

3) la legge regionale 18 gennaio 1975 n. 4 e successive modificazioni, per quanto ancora in vigore;

4) la legge regionale 1º giugno 1976 n. 17 ad esclusione dell'articolo 1;

5) la legge regionale 3 settembre 1976 n. 28, per quanto ancora in vigore;

6) la legge regionale 8 marzo 1978 n. 16 e successive modificazioni ad esclusione dell'articolo 18;

7) la legge regionale 17 gennaio 1980 n. 9, per quanto ancora in vigore;

8) gli articoli 4, 5 e 7, primo, secondo, terzo e quarto comma, ultimo periodo, della legge regionale 24 marzo 1983 n. 9 e successive modificazioni, nonché ogni altro riferimento al Sottocomitato in essa contenuto;

9) la legge regionale 22 agosto 1984 n. 39 e successive modificazioni;

10) la legge regionale 2 maggio 1985 n. 29;

11) la legge regionale 8 luglio 1987 n. 24 e successive modificazioni;

12) la legge regionale 2 maggio 1991 n. 6 con esclusione dell'articolo 5;

13) la legge regionale 10 novembre 1992 n. 30;

14) gli articoli 11 e 15, commi 4, 4-bis e 5, della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 7, come modificata dall'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1993 n. 62;

15) la legge regionale 1 giugno 1993 n. 25;

16) il Capo I della legge regionale 13 settembre 1994 n. 52.

2. È inoltre sostituita od abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.”

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