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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
a) approvazione delle varianti parziali ai vigenti strumenti urbanistici generali, ad esclusione di quelle riservate all'approvazione regionale a norma del comma 3, lettere b), c) e d);
b) approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ricadenti negli ambiti di interesse regionale e delle eventuali varianti ai vigenti strumenti urbanistici generali da essi proposte, con contestuale rilascio delle pertinenti autorizzazioni di massima paesistico-ambientali, ad esclusione degli strumenti di cui al comma 3, lettera c);
c) Abrogato
d) controllo degli strumenti urbanistici attuativi non ricadenti negli ambiti di interesse regionale, con contestuale rilascio delle pertinenti autorizzazioni di massima paesistico-ambientali.
2. Sono subdelegate alle Province le funzioni regionali di rilascio delle autorizzazioni paesistico-ambientali nei confronti delle opere pubbliche o di interesse pubblico per la cui realizzazione venga attivato il procedimento di variante agli strumenti urbanistici generali nonché venga presentata istanza di nulla-osta al rilascio di titolo edilizio in deroga.
3. Residuano alla Regione le funzioni di:
a) approvazione degli strumenti urbanistici generali di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b);
b) approvazione delle varianti parziali agli strumenti urbanistici generali:
1) espressamente riservate alla competenza regionale da leggi speciali o di settore;
2) soggetti a revisione decennale ai sensi della l.r. 30/1992 ad esclusione delle varianti di esclusivo interesse locale di cui all'articolo 6 della stessa legge;
3) comportanti anche varianti al PTCP od agli altri PTC di cui alla l.r. 39/1984 e successive modifiche;
c) approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di interesse regionale individuati dai vigenti PTC e delle varianti agli strumenti urbanistici generali da essi proposte, con contestuale rilascio delle pertinenti autorizzazioni di massima paesistico-ambientali;
d) approvazione di tutte le varianti parziali agli strumenti urbanistici generali i cui atti siano già stati trasmessi alla Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge.
4. Salvo quanto disposto dai commi precedenti e dall'articolo 82, i contenuti ed i procedimenti di formazione degli atti di cui al presente articolo restano disciplinati dalla previgente legislazione in materia."
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