Articolo abrogato dalla L.R. 02/04/2015, n. 11. L’articolo 76 così recitava: “Articolo 76 - (Piani territoriali di coordinamento di cui alla l.r. 39/1984) - 1. Fino all'approvazione del PTR:

a) sono fatti salvi ad ogni effetto i piani territoriali di coordinamento già approvati ai sensi della l.r. 39/1984, i quali, in sede di prima applicazione della presente legge possono assumere il valore, a tutti gli effetti, degli atti di specificazione settoriale o di ambito del PTR di cui all'articolo 12;

b) continuano ad essere approvati ai sensi e per gli effetti della l.r. 39/1984:

1) i piani territoriali di coordinamento e loro varianti adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge;

2) i piani territoriali d coordinamento per i quali a tale data sia stato deliberato lo schema di orientamento di cui all'articolo 4, secondo comma, della l.r. 39/1984 sempreché la Regione non ritenga che le indicazioni emergenti dagli atti nel frattempo prodotti possano costituire oggetto del PTC provinciale;

c) i vigenti piani territoriali di coordinamento possono essere variati su iniziativa del Comune nei modi indicati dall'articolo 72.

2. La determinazione di non dare ulteriore corso ai procedimenti di cui al comma 1, lettera b), n. 2), è assunta con deliberazione della Giunta regionale la quale fornisce ogni elemento utile per l'inserimento delle indicazioni dei rispettivi atti nel contesto del piano provinciale o per la conclusione dei procedimenti stessi ai sensi dell'articolo 79, comma 3.

3. Nelle aree assoggettate dal PTCP a regime normativo di trasformazione, in caso di inadempienza all'obbligo di formazione dello strumento urbanistico attuativo per esse prescritto, a decorrere dalla infruttuosa scadenza del termine a tal fine fissato, sono consentiti soltanto interventi di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, nell'ipotesi ivi contemplata, anche nei confronti delle attività di cava in esercizio al momento dell'entrata in vigore del PTCP, a decorrere dall'infruttuosa scadenza del termine per la formazione del prescritto strumento urbanistico attuativo o dalla ultimazione del programma dei lavori di coltivazione a suo tempo debitamente autorizzato, se posteriore a tale scadenza.”

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