Articolo abrogato dalla L.R. 02/04/2015, n. 11. L’articolo 55 così recitava: “Articolo 55 - (Programma attuativo) - 1. Lo sviluppo operativo del PUC può essere gestito dal Comune tramite PA che è comunque obbligatorio per i Comuni aventi popolazione superiore a 20.000 abitanti.

2. Il PA ha natura di documento programmatico delle azioni di governo locale del territorio e contiene l'esplicitazione delle strategie e delle priorità, nonché la precisazione delle modalità e dei contenuti dell'azione pianificatoria comunale e progettuale degli operatori nel breve e medio periodo.

3. Il PA di norma è predisposto all'inizio di ogni mandato amministrativo del governo locale e comunque ha validità pari alla durata in carica di quest'ultimo.

4. Il PA approvato con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi, previa effettuazione di ampie consultazioni con la popolazione e le organizzazioni interessate, con le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti istituzionalmente competenti alla realizzazione degli impianti, delle attrezzature e delle opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché con gli operatori interessati alla trasformazione ed alla riqualificazione urbanistica.

5. Dell'approvazione del PA data notizia a cura del Comune mediante avviso affisso all'albo pretorio, pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale e divulgato in ogni altra forma opportuna, per assicurarne la più ampia diffusione. Il PA è inviato per conoscenza alla Provincia ed alla Regione.

6. Il PA è modificabile non più di una volta all'anno e di norma in occasione dell'approvazione del bilancio annuale-pluriennale di previsione, sulla base di accertate e nuove esigenze ed opportunità di interesse generale o di maggiore efficacia operativa.

7. Il PA fornisce i principali elementi di motivazione dell'aggiornamento periodico del PUC ai sensi dell'articolo 43.

8. Il PA indica:

a) i PUO che devono essere formati entro i termini stabiliti dal PA, fermo restando che qualora il PUC configuri possibili soluzioni alternative per i distretti di trasformazione, esso motivatamente specifica quella obbligatoria o preferibile;

b) le trasformazioni, nell'ambito dei PUO approvati o da redigere, nonché gli interventi negli ambiti di conservazione e riqualificazione da realizzare obbligatoriamente secondo le priorità temporali stabilite dal PA e mediante concessione edilizia convenzionata;

c) gli interventi nei distretti di trasformazione comunque avviabili o realizzabili nell'arco di validità del PA, con possibilità di apportare limitate rettifiche ai relativi perimetri;

d) le opere di infrastrutturazione, nonché i servizi pubblici e di uso pubblico da realizzare obbligatoriamente nei distretti di trasformazione e negli ambiti di conservazione e riqualificazione entro i termini stabiliti dal PA, con indicazione delle relative forme di gestione.

9. Ove trasformazioni obbligatorie ai sensi del PA siano subordinate all'approvazione di PUO, i termini per la formazione di questi ultimi non devono essere superiori ad un anno dalla data di approvazione del PA.

10. Il PA, con riferimento agli interventi ed alle opere indicati come obbligatori, fissa i termini per la presentazione delle richieste di concessione edilizia che, di norma, non devono superare i dodici mesi o i diciotto mesi a seconda che si rendano necessari o meno adempimenti preliminari.

11. Il PA, relativamente agli interventi di urbanizzazione e dotazione di spazi per le funzioni pubbliche e di uso pubblico, da realizzare obbligatoriamente da parte dei soggetti interessati nel periodo di validità del PA stesso, specifica i costi relativi, ivi compresi quelli derivanti dalle indennità per le espropriazioni, e le modalità di reperimento delle risorse.

12. Il PA, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi nei distretti di trasformazione indicati come obbligatori, ripartisce tra i soggetti attuatori delle trasformazioni gli investimenti pubblici ed i costi posti a carico degli operatori privati.

13. Qualora gli aventi titolo ad effettuare gli interventi che il PA indica come obbligatori non compiano gli atti necessari per la formazione del PUO, o non presentino le relative richieste di concessione edilizia, o non diano inizio o ultimazione ai lavori entro i termini stabiliti, ove gli immobili interessati non siano già di proprietà pubblica, può trovare applicazione il disposto di cui all'articolo 54, commi 4, 5, 6 e 7.

14. L'approvazione del PA costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 della l.r. 18/1994, sede e strumento di verifica delle compatibilità dei piani e dei programmi di sviluppo dei Comuni con il quadro di riferimento del programma regionale di sviluppo e con il conseguente piano degli interventi, anche sotto il profilo economico- finanziario e del conseguimento dei relativi eventuali incentivi.

15. Gli aventi titolo possono realizzare gli interventi previsti dal PUC, ancorché non inclusi nel PA, assumendosi in tal caso gli oneri relativi alla infrastrutturazione delle aree interessate dagli interventi stessi.”

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