Articolo prima sostituito dalla L.R. 29/06/2010, n. 8 e poi abrogato dalla L.R. 28/06/2017, n. 15, così recitava:

“Articolo 88 - (Effetti dell’entrata in vigore della presente legge e rapporti con la strumentazione urbanistica comunale e con i piani di bacino)

1. I PUC adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) definiscono la disciplina degli interventi assentibili sul patrimonio edilizio esistente e quelli di nuova costruzione assumendo a riferimento le disposizioni di cui alla Parte I, Titolo II;

b) attribuiscono agli ambiti e ai distretti gli indici edificatori e gli altri parametri urbanistico-edilizi assumendo a riferimento le definizioni di cui alla Parte II, Titolo I.

2. La disciplina introdotta nei PUC a norma del comma 1 comporta la soppressione delle norme dei regolamenti edilizi localmente vigenti contenenti la definizione delle tipologie degli interventi e la definizione dei parametri urbanistico-edilizi.

3. I Comuni dotati di PUC entro il termine di cinquantaquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge adeguano la relativa disciplina alle definizioni delle tipologie degli interventi urbanistico-edilizi e dei parametri urbanistico-edilizi contenute rispettivamente nella Parte I, Titolo II e nella Parte II, Titolo I mediante adozione di apposita variante soggetta alla procedura di cui al comma 6; decorso infruttuosamente il suddetto termine le definizioni relative ai parametri urbanistico-edilizi prevalgono sulla disciplina del vigente PUC.

4. I Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione annesso al regolamento edilizio recepiscono le definizioni delle tipologie degli interventi urbanistico-edilizi e dei parametri urbanistico-edilizi di cui al comma 3 all’atto dell’ adozione del PUC. Resta ferma la facoltà di recepire nel vigente strumento urbanistico le suddette definizioni mediante adozione di apposita variante soggetta alla procedura di cui al comma 6.

5. I Comuni che prima della data di entrata in vigore della presente legge hanno adottato il progetto preliminare di PUC sono tenuti a recepire le definizioni delle tipologie degli interventi urbanistico-edilizi e dei parametri urbanistico-edilizi di cui al comma 3 in sede di adozione del progetto definitivo di PUC e, nel caso in cui il progetto definitivo di PUC sia stato adottato successivamente e il relativo iter di approvazione comunale e di controllo di legittimità provinciale di cui all’articolo 40 della l.r. 36/1997 e successive modifiche e integrazioni non sia ancora concluso, devono recepire tali definizioni mediante apposita modifica integrativa del progetto definitivo.

6. La variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale che i Comuni devono adottare a norma del comma 3 e quella che i Comuni hanno facoltà di adottare ai sensi del comma 4 è soggetta alla seguente procedura:

a) pubblicazione della deliberazione del Consiglio comunale e dei relativi atti mediante deposito a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, previo avviso da affiggersi all’albo pretorio e da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo;

b) ricevimento, fino a trenta giorni dopo la scadenza del suddetto periodo di deposito, di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse;

c) pronuncia con deliberazione del Consiglio comunale sulle osservazioni pervenute;

d) approvazione della Regione o della Provincia ovvero assoggettamento a controllo di legittimità da parte della Provincia a norma delle disposizioni della l.r. 36/1997 e successive modifiche e integrazioni, da concludersi entro il termine perentorio di centottanta giorni dal ricevimento degli atti comunali, decorso infruttuosamente il quale la variante al vigente piano regolatore generale o al PUC si intende approvata o divenuta efficace.

7. L’effetto di prevalenza automatica previsto nel comma 3 non si applica nei confronti dei titoli edilizi diretti o convenzionati già rilasciati e delle DIA già presentate alla data di scadenza del termine ivi fissato fermo restando che i relativi interventi urbanistico-edilizi devono essere attuati entro i termini di inizio e fine lavori previsti nel relativo titolo ai sensi dell’articolo 34, comma 5.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attesa dell’adeguamento di cui ai commi 3, 4 e 5, le disposizioni relative alle definizioni delle tipologie di interventi urbanistico-edilizi contenute nella relativa Parte I, Titolo II:

a) prevalgono immediatamente su quelle contenute nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici comunali vigenti ai soli fini dell’individuazione del titolo abilitativo, della tipologia di intervento e del relativo regime sanzionatorio, rimanendo operante la disciplina sostanziale contenuta nei vigenti strumenti urbanistici comunali relativa agli interventi ammissibili ed alle modalità e condizioni di loro attuazione;

b) operano nell’applicazione della normativa dei Piani di Bacino, fatte salve le specifiche disposizioni ivi contenute o gli indirizzi e i criteri emanati dalle competenti autorità.”

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