Comma abrogato dalla L.R. 28/06/2017, n. 15, così recitava:

“1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire o dalla DIA obbligatoria o dalla DIA alternativa al permesso di costruire di cui all’articolo 23, comma 2, quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del titolo abilitativo stesso, ovvero l'esecuzione di ulteriori volumi tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.”

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