Articoli prima sostituiti dalla L.R. 05/04/2012, n. 9 e poi abrogati dalla L.R. 28/06/2017, n. 15, così recitavano:

Articolo 46 - (Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire, di DIA obbligatoria o di DIA alternativa al permesso di costruire ovvero in totale difformità)

1. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire, di DIA obbligatoria o di DIA alternativa al permesso di costruire ovvero in totale difformità da essi il responsabile dello SUE ordina la demolizione ovvero il ripristino dello stato dei luoghi e della conformità degli edifici agli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine fissato nella relativa ordinanza e nei modi stabiliti dall’articolo 56.

2. Qualora, sulla base di motivato accertamento del responsabile dello SUE, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere. Tale aumento di valore è determinato dal responsabile dello SUE, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in applicazione dei criteri indicati nell’articolo 33, comma 2, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni. Per gli edifici o le unità immobiliari adibiti ad uso diverso da quello di abitazione l’aumento del valore venale è determinato a cura dell’Agenzia delle entrate – Sezione territorio. L’importo della sanzione non può comunque risultare inferiore a euro 1.033,00.

3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, l’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 10.329,00.

4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, il responsabile dello SUE richiede all’Amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il responsabile dello SUE provvede autonomamente.

5. Fatti salvi i casi in cui è emesso l’ordine di demolizione o di ripristino dello stato dei luoghi, è comunque dovuto il pagamento del contributo di costruzione di cui agli articoli 38 e 39.

5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis), eseguiti in assenza di SCIA o in totale difformità dalla stessa.

 

Articolo 47 - (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, dalla DIA obbligatoria o dalla DIA alternativa al permesso di costruire)

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, dalla DIA obbligatoria o dalla DIA alternativa al permesso di costruire sono demoliti o rimossi a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il congruo termine fissato dalla relativa ordinanza del responsabile dello SUE. Decorso tale termine sono demoliti o rimossi nei modi stabiliti dall’articolo 56 a cura del Comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso.

2. Non si configura parziale difformità dal titolo abilitativo in caso di opere comportanti discostamenti dai parametri dell’altezza, dei distacchi, della cubatura o della superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento rispetto alle misure del progetto assentito.

3. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il responsabile dello SUE applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere. Tale aumento di valore è determinato dal responsabile dello SUE, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in applicazione dei criteri indicati nell’articolo 33, comma 2, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni. Per gli edifici o le unità immobiliari adibiti ad uso diverso da quello di abitazione l’aumento del valore venale è determinato a cura dell’Agenzia delle entrate – Sezione territorio. L’importo della sanzione non può comunque risultare inferiore a euro 1.033,00.

4. Nell’ipotesi di cui al comma 3 il Comune verifica se è dovuto il contributo di costruzione previsto dagli articoli 38 e 39 per la parte di opere eseguite in parziale difformità e ne richiede il relativo pagamento.”

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