Articoli prima sostituiti dalla L.R. 05/04/2012 n. 9 e poi abrogati dalla L.R. 28/06/2017, n. 15, così recitavano:

“Articolo 29 - (Autorizzazione unica per impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili)

1. La realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui all’articolo 21 ter, è soggetta al rilascio di autorizzazione unica da parte della Provincia, in base al procedimento unificato di cui ai commi seguenti. Con l’autorizzazione unica vengono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione e all’esercizio degli impianti stessi.

2. Qualora il progetto interessi il territorio di più Province, la richiesta di autorizzazione unica è inoltrata all’Amministrazione provinciale nel cui territorio:

a) nel caso di impianti eolici è installato il maggior numero di aerogeneratori;

b) nel caso di impianti fotovoltaici è installato il maggior numero di pannelli;

c) nel caso di impianti idroelettrici è localizzata la derivazione d’acqua di maggiore entità;

d) nel caso di impianti geotermoelettrici è previsto il maggior numero di pozzi di estrazione del calore;

e) negli altri casi sono previsti i gruppi turbina alternatore ovvero i sistemi di generazione di energia elettrica.

3. Nei casi di cui al comma 2, l’Amministrazione provinciale competente rilascia l’autorizzazione unica previa intesa con l’altra o le altre Province, da conseguire nella conferenza di servizi di cui al comma 8.

4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica i soggetti interessati presentano istanza all’Amministrazione provinciale competente corredata della documentazione minima indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) e nelle Linee guida emanate dalla Giunta regionale in attuazione dello stesso. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, l’Amministrazione provinciale, verificatane la completezza formale, comunica al richiedente l’avvio del procedimento ovvero comunica la improcedibilità dell’istanza per carenza della documentazione essenziale prescritta e, in tal caso, fino alla data di ricevimento della documentazione completa, l’istruttoria non è da considerarsi avviata. Trascorso il termine sopra indicato senza che la Provincia abbia comunicato gli esiti della verifica di completezza, il procedimento si intende avviato.

5. A seguito dell’avvio del procedimento ai sensi del comma 4 i soggetti interessati provvedono, con onere economico a loro carico, ad effettuare un pubblico avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito web istituzionale della Regione e della Provincia. Tale avviso deve precisare il luogo e le modalità di consultazione del progetto e indicare le eventuali varianti alla strumentazione urbanistica o territoriale ad esso sottese, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui sia richiesta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 11 e 52-ter del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Ove gli impianti siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione regionale la relativa procedura è attivata dai soggetti interessati a seguito dell’avvio del procedimento di autorizzazione unica da parte della Provincia.

7. La pronuncia di VIA o di verifica-screening, comprensiva della valutazione di incidenza naturalistico-ambientale nonché dell’eventuale provvedimento di deroga al vigente PTCP e dell’autorizzazione paesistico-ambientale, è resa dalla Regione nel rispetto dei termini previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di VIA e dell’articolo 146 del d. lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. L’iter del procedimento di autorizzazione unica della Provincia è sospeso fino al ricevimento della pronuncia regionale di cui sopra.

8. Entro quindici giorni dalla positiva conclusione del procedimento di VIA o dal ricevimento del progetto adeguato alle prescrizioni imposte dal relativo provvedimento regionale, l’Amministrazione provinciale convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti al rilascio degli assensi e degli atti, comunque denominati, necessari per la realizzazione e l’esercizio degli impianti in base alle leggi vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli impianti in progetto. La conferenza deve concludersi entro il termine massimo di novanta giorni mediante emanazione da parte della Provincia del provvedimento finale di cui al comma 12.

9. L’eventuale richiesta di ulteriore documentazione o di chiarimenti indispensabili per la valutazione del progetto può essere formulata dall’Amministrazione provinciale, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla seduta della conferenza di servizi. Ove i soggetti interessati non forniscano la documentazione integrativa entro il termine all’uopo assegnato dall’Amministrazione provinciale nella suddetta richiesta in base agli atti da produrre, il progetto viene valutato sulla base degli elementi disponibili. Fino al decorso del termine assegnato al soggetto interessato per fornire la documentazione integrativa od i chiarimenti, il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 8 è comunque sospeso.

10. Laddove l’intervento si ponga in variante rispetto alla vigente disciplina urbanistica e territoriale in vista della sua approvazione prima della conferenza di servizi deliberante, devono essere acquisiti gli assensi dell’Amministrazione comunale e delle altre amministrazioni competenti in materia urbanistica e territoriale. Nel caso di dissensi manifestati in conferenza di servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32.

11. Qualora l’esito dell’istruttoria in sede di conferenza di servizi determini un diniego dell’autorizzazione unica il responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 10-bis della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di dissensi manifestati in conferenza di servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32.

12. Il provvedimento finale emanato dall’Amministrazione provinciale a conclusione della conferenza di servizi, nel rispetto del termine massimo di cui al comma 8, comporta:

a) l’approvazione del progetto definitivo e, ove occorra, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza che determina l’inizio del procedimento di esproprio;

b) l’approvazione delle varianti alla vigente disciplina urbanistico-edilizia e territoriale;

c) il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio delle infrastrutture energetiche.

13. Il provvedimento di autorizzazione unica:

a) può prevedere prescrizioni alle quali sono subordinati la realizzazione e l’esercizio dell’impianto nonché eventuali misure di compensazione a favore dei comuni di natura non meramente patrimoniale o economica;

b) definisce le specifiche modalità per l’ottemperanza agli obblighi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti;

c) prevede il termine per l’avvio e la conclusione dei lavori.

14. Fatta salva l’osservanza delle indicazioni emanate dalla Giunta regionale in attuazione delle Linee guida statali nonché il rispetto dei vincoli gravanti sull’area e/o sugli immobili, gli impianti sono da considerare ammissibili sotto il profilo urbanistico:

a) nelle zone produttive assimilate alle zone D del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765);

b) nelle zone classificate agricole.

15. Ove gli interventi siano soggetti a VIA o a verifica-screening ai sensi della vigente normativa e ricadano in zona soggetta a vincolo paesistico-ambientale, il rilascio dell’autorizzazione paesistico-ambientale è attribuito alla Regione anche nei casi in cui non sia da rilasciare il provvedimento di deroga al PTCP.

 

Articolo 30 - (Controllo sulla DIA e sulla SCIA)

1. Il responsabile dello SUE:

a) ove entro il termine indicato all’articolo 26, comma 1, riscontri l’assenza di una o più delle condizioni stabilite all’articolo 26, comma 2, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento;

b) ove decorso il termine di cui all’articolo 26, comma 1, riscontri l’assenza di una o più delle condizioni ivi stabilite, procede all’irrogazione delle pertinenti sanzioni amministrative.

2. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale in materia di SCIA, ove entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA di cui all’articolo 21-bis siano riscontrate falsità nei documenti allegati, violazioni della disciplina urbanistico-edilizia o di altre normative, inesattezze non riconducibili ai casi di cui al comma 3, mancata riconducibilità delle opere all’articolo 21-bis o assenza di uno o più atti essenziali dei quali la SCIA deve essere corredata, il responsabile dello SUE. notifica al proponente, al progettista o al direttore dei lavori entro il suddetto termine la sospensione degli effetti della SCIA e il divieto di prosecuzione degli interventi, se in corso, ed eventualmente l’ordine di ripristino degli interventi eseguiti.

3. Qualora sia riscontrata l’inadeguatezza o l’incompletezza formale degli elaborati a corredo della SCIA, il responsabile dello SUE richiede all’interessato, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione, di integrare la SCIA, assegnandogli a tal fine un termine congruo. In caso di inottemperanza a tale richiesta il responsabile dello SUE ordina il ripristino degli interventi eseguiti, salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 43.

4. L’adozione del provvedimento di ripristino di cui al comma 2 o dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 43, è subordinata al previo accertamento, da parte del responsabile dello SUE, dell’impossibilità di conformazione dell’intervento oggetto di SCIA alla normativa vigente od operante in salvaguardia. Il responsabile dello SUE, ove individui le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare agli strumenti o agli atti comunali adottati o approvati ed al vigente regolamento edilizio l’intervento oggetto di SCIA, ordina all’interessato di eseguire tali opere entro un termine perentorio non inferiore, comunque, a trenta giorni. In caso di inottemperanza all’ordine di conformazione il responsabile dello SUE ordina la rimozione delle opere eseguite o il ripristino dello stato dei luoghi entro un congruo termine perentorio ivi fissato, salva l’applicazione anche delle sanzioni di cui all’articolo 43. Decorso infruttuosamente tale termine, la rimozione delle opere o il ripristino dello stato dei luoghi sono eseguiti a cura del Comune e a spese dei responsabili.

5. In caso di falsa attestazione del professionista abilitato il responsabile dello SUE informa l’Autorità giudiziaria e il Consiglio dell’Ordine o il Collegio di appartenenza.

6. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è comunque fatta salva la facoltà per l’interessato di presentare una nuova DIA o SCIA.

7. Il decorso del termine di cui all’articolo 26, comma 1, e di cui al comma 2 del presente articolo non preclude l’esercizio dei poteri di controllo, anche a campione, da parte del Comune nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 40 e seguenti, nonché di assunzione delle determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21-quinquies e 21-nonies della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Articolo 31 - (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo SUE, corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione e dai prescritti elaborati progettuali, nonché dai dati identificativi dell’impresa cui si intendono affidare i lavori ove già disponibili.

2. La domanda è accompagnata da relazione del progettista abilitato che asseveri:

a) la conformità del progetto presentato ai piani territoriali di livello sovracomunale, agli strumenti urbanistici vigenti e adottati ed al regolamento edilizio;

b) la conformità alle norme igienico-sanitarie, nel caso in cui la verifica di conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme di efficienza energetica, alle norme antisismiche, di sicurezza e antincendio, nonché a tutte le altre disposizioni aventi incidenza sull’attività edilizia.

3. Il responsabile dello SUE, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione.

4. Il responsabile del procedimento può motivatamente richiedere, una sola volta, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti ed atti integrativi qualora gli stessi non siano nella disponibilità dell’Amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti autonomamente. La richiesta produce l’effetto dell’interruzione del termine di cui al comma 5, il quale ricomincia a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.

4-bis. Il responsabile dello SUE acquisisce direttamente, o tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, gli atti, comunque denominati, prescritti ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio, tra i quali, in particolare:

a) il parere dell’ASL e il parere dei vigili del fuoco in ordine al rispetto della normativa antincendio, nel caso in cui non possano essere sostituiti dalla dichiarazione del progettista di cui al comma 2;

b) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della Provincia, per le costruzioni in zone sismiche, ai sensi della vigente normativa in materia;

c) l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari ai sensi della vigente normativa in materia;

d) l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi della vigente normativa in materia;

e) l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi dell’articolo 55 del Codice della Navigazione;

f) gli atti di assenso, nulla osta o pareri, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati come beni culturali o paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) gli atti di assenso, nulla osta o pareri dell’autorità competente in materia di assetto idraulico e di vincolo idrogeologico;

h) gli atti di assenso, nulla osta o pareri in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;

i) il nulla osta delle autorità competenti in materia di parchi e di aree naturali protette.

5. Nel caso in cui il permesso di costruire non richieda il rilascio di atti, comunque denominati, di amministrazioni diverse dal Comune, il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cura l’istruttoria, acquisisce i prescritti pareri ed atti, comunque denominati, di competenza comunale, anche tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, e formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione contenente la valutazione sull’assentibilità dell’intervento sotto i vari profili. Entro trenta giorni dalla formulazione della proposta di provvedimento il responsabile dello SUE rilascia il permesso di costruire e lo comunica all’interessato.

5-bis. In caso di intervento su immobile sottoposto a vincolo paesaggistico la cui tutela compete alla stessa Amministrazione comunale, nel termine di sessanta giorni di cui al comma 5 è acquisito il parere della Commissione locale per il paesaggio, nonché il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove entro il ridetto termine non sia reso il parere della Soprintendenza ovvero il parere reso contenga un dissenso non fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, il responsabile dello SUE indice apposita conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della citata l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni per la conclusione del procedimento sotto il profilo paesaggistico ed edilizio. La determinazione motivata di positiva conclusione del procedimento della conferenza di servizi, da assumere nei termini di cui ai citati articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni equivale, ad ogni effetto, ai titoli abilitativi per la realizzazione dell’intervento.

6. Qualora il responsabile del procedimento ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti, anche sulla base del parere della commissione edilizia, la necessità di modeste modifiche per l’adeguamento del progetto alla disciplina vigente, può convocare l’interessato per un’audizione nel rispetto dei termini di cui al comma 5 relativi alla conclusione dell’istruttoria.

7. Al termine dell’audizione viene redatto apposito verbale nel quale sono concordati tempi e modalità per modificare il progetto originario. I termini di cui al comma 5 restano sospesi fino alla presentazione della documentazione concordata.

8. Qualora il responsabile del procedimento, ultimata l’istruttoria, ritenga non accoglibile l’istanza di rilascio del permesso di costruire, prima della formulazione della proposta di diniego, comunica tempestivamente all’interessato i motivi che ostano all’accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 10-bis della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; in tal caso il termine di trenta giorni di cui al comma 5 è fissato in quaranta giorni.

9. Decorsi inutilmente i termini per l’adozione del provvedimento conclusivo di cui al comma 5, ultimo periodo, o al comma 8, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, con esclusione dei casi in cui sussistano vincoli paesaggistici culturali e/o ambientali per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 5-bis o 11 e 11-bis.

10. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete alla stessa Amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 5 o di quaranta giorni di cui al comma 8 decorre dal rilascio del relativo atto abilitativo comunque denominato per la cui acquisizione il responsabile dello SUE può fare ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

11. Qualora l’intervento richieda il rilascio di intese, concerti, nulla osta, assensi, pareri o atti, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche e tali atti non siano stati rilasciati entro il termine di sessanta giorni di cui al comma 5 o qualora sia intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate entro il ridetto termine, sempreché tale dissenso non risulti fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, il responsabile dello SUE indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni per l’acquisizione di tutti gli atti necessari. La conferenza si conclude mediante adozione della determinazione motivata di cui all’articolo 14 ter, comma 6 bis, della citata l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, assunta sulla base delle posizioni prevalenti espresse in tale sede, fatto salvo quanto previsto all’articolo 14 quater, comma 3, della citata l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. La determinazione motivata di positiva conclusione del procedimento della conferenza di servizi, da assumere nei termini di cui ai citati articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni equivale, ad ogni effetto, ai titoli abilitativi per la realizzazione dell’intervento.

11bis. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 5 ultimo periodo decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l’adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di diniego dell’atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile dello SUE trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell’atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all’articolo 3, comma 4, della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall’articolo 146, comma 9, del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

12. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’Albo pretorio con la specificazione delle opere da eseguire, del titolare e della località interessata. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite nel regolamento edilizio.

13. Per i progetti particolarmente complessi, previa motivata comunicazione al richiedente da parte del responsabile del procedimento da effettuarsi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono raddoppiati.

14. Nel caso in cui nella conferenza di servizi deliberante si siano registrate posizioni di dissenso:

a) da parte di amministrazioni statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14-quater della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e il dirigente o il responsabile dell’ufficio, entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione sul dissenso, adotta il provvedimento finale di pronuncia sull’istanza;

b) da parte di amministrazioni o enti diversi da quelli statali, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 32.

15. Del provvedimento finale è data comunicazione all’interessato e, in caso di avvenuto rilascio del permesso di costruire, è data altresì notizia al pubblico nei modi e nei termini di cui al comma 12.

16. Nel caso in cui l’intervento sia subordinato alla stipula di un atto convenzionale il rilascio del permesso deve essere preceduto dall’approvazione da parte della Giunta comunale dello schema di convenzione. L’approvazione della convenzione nell’ipotesi di ricorso alla conferenza di servizi deve essere effettuata prima della seduta deliberante. In ogni caso l’efficacia del permesso resta sospesa fino alla stipula dell’atto convenzionale.”

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