Articolo prima aggiunto dalla L.R. 04/02/2013 n. 3 e poi abrogato dalla L.R. 28/06/2017, n. 15, così recitava:

“Articolo 21-ter - (Procedure per gli interventi urbanistico-edilizi aventi ad oggetto impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Per gli interventi urbanistico-edilizi relativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui agli Allegati 1 e 2 si applicano, rispettivamente, le procedure della comunicazione e della procedura abilitativa semplificata (PAS) secondo le modalità e la modulistica previste dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le relative disposizioni in materia di controlli e di sanzioni.

2. Per gli interventi relativi all’installazione degli impianti di cui all’Allegato 1, numeri 8 e 9, e di cui all’Allegato 2 all’ultimazione dei lavori deve essere redatto certificato di collaudo da parte di tecnico abilitato che attesti la conformità dell’opera al progetto e/o la rispondenza alle normative di sicurezza, igienico-sanitarie e in materia di risparmio energetico.

3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati criteri e linee guida per la realizzazione dei suddetti impianti nonché emanate specifiche disposizioni di ulteriore semplificazione relative agli interventi di cui al comma 1 nel rispetto delle vigenti disposizioni statali.

4. La realizzazione degli impianti di cui al comma 1 è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle limitazioni previste nella vigente disciplina urbanistico-edilizia e delle indicazioni contenute nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale. Nelle zone e sugli immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, l’installazione degli impianti di cui all’Allegato 1 è soggetta all’autorizzazione paesistico-ambientale di cui all’articolo 146 di tale decreto, da rilasciarsi da parte del Comune, qualora l’intervento interessi immobili vincolati come beni paesaggistici ai sensi dell’articolo 136 del citato decreto nonché immobili vincolati ai sensi dell’articolo 142 del medesimo decreto ricadenti in aree ricomprese nel regime di Conservazione dell’assetto insediativo del PTCP. Negli altri casi non è richiesta l’autorizzazione paesistico-ambientale qualora l’intervento non alteri l’aspetto esteriore degli edifici in quanto realizzato con le tipologie e le modalità costruttive definite da apposita intesa fra la Regione e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

5. Nei casi in cui gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all’Allegato 2 da realizzare mediante PAS sia soggetta a procedura di VIA o di verifica-screening, la dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 28/2011 e successive modificazioni ed integrazioni deve essere corredata dalla relativa pronuncia regionale che è comprensiva della valutazione di incidenza naturalistico-ambientale, dell’autorizzazione paesistico-ambientale da rilasciarsi da parte della Regione ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’eventuale deroga al vigente PTCP.”

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