Articolo prima aggiunto dalla L.R. 05/04/2012 n. 9 e poi abrogato dalla L.R. 28/06/2017, n. 15, così recitava:

“Articolo 21-bis - (Interventi urbanistico-edilizi soggetti a comunicazione di inizio dei lavori e a SCIA)

01. Sono soggetti a comunicazione di inizio dei lavori, asseverata da tecnico abilitato e contenente anche i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 7 che non interessino le parti strutturali dell’edificio, ivi comprese le opere da realizzare all’interno delle unità immobiliari o dell’edificio ed i frazionamenti ed accorpamenti di cui al medesimo articolo 7, comma 2, lettera 0a). La comunicazione è corredata da elaborato progettuale e dall’attestazione del tecnico abilitato della conformità dei lavori previsti ai vigenti strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi nonché alla normativa in materia antisismica di sicurezza, igienico-sanitaria ed a quella sul rendimento energetico nell’edilizia fermo restando l’obbligo di corredare la comunicazione di inizio dei lavori (CILA) delle prescritte autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati ove gli interventi interessino immobili sottoposti a vincoli culturali, paesaggistici od ambientali o di richiederne l’acquisizione con le modalità di cui ai commi 2-bis e 2-ter. Tale comunicazione è corredata dalla ricevuta di versamento del contributo di costruzione ove dovuto ai sensi dell’articolo 39, comma 2-bis. La data di fine dei lavori non può essere superiore a tre anni dalla data di presentazione della CILA o dalla data di sua efficacia ai sensi del comma 2-ter e deve essere comunicata al Comune entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ultimazione, pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 300,00. Ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale quest’ultima è tempestivamente inoltrata dall’Amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.

02. Il responsabile dello SUE effettua sulle comunicazioni di inizio dei lavori presentate controlli a campione con cadenza almeno semestrale e nella percentuale pari ad almeno il 20 per cento, fermo restando il potere di vigilanza sulle opere realizzate od in corso di esecuzione e, in caso di accertate irregolarità o difformità, irroga le pertinenti sanzioni.

03. La mancata presentazione della CILA di cui al comma 01 comporta l’irrogazione della sanzione pecuniaria pari a 1.000,00 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

1. Sono soggetti a SCIA di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale possibilità di inizio dei lavori dalla data di presentazione, i seguenti interventi, purché conformi alla disciplina della strumentazione urbanistico-territoriale e del regolamento edilizio vigenti e/o operanti in salvaguardia e delle normative di settore, fra cui quelle igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi, fermo restando l’obbligo di corredare la SCIA delle prescritte autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati, ove gli interventi interessino aree od immobili sottoposti a vincoli paesaggistici, culturali o ambientali, nonché del versamento del contributo di costruzione nei casi previsti dall’articolo 38:

a) l’installazione di manufatti leggeri, diversi da quelli di cantiere, di qualunque genere e destinazione d’uso purché non infissi stabilmente al suolo e finalizzati a soddisfare dimostrate esigenze temporalmente circoscritte di durata non superiore a un anno;

b) lettera abrogata dalla L.R. 29/12/2014, n. 41

c) la manutenzione straordinaria come definita dall’articolo 7, nei casi non ricadenti nel campo di applicazione della comunicazione di inizio dei lavori di cui al comma 01 in quanto le opere riguardino le parti strutturali dell’edificio;

d) il restauro e il risanamento conservativo, come definiti dagli articoli 8 e 9, non comportanti modifiche all’esterno dell’edificio, fatta salva l’eliminazione delle superfetazioni ed il ripristino dei caratteri architettonici originari e non comportanti modifiche della destinazione d’uso dell’intera costruzione;

e) la ristrutturazione edilizia come definita dall’articolo 10 comportante incrementi della superficie all’interno delle singole unità immobiliari o dell’edificio con contestuali modifiche all’esterno, nonché nell’ipotesi di trasformazione d’uso di locali costituenti superficie accessoria in superficie agibile;

e-bis) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 2, lettere e) ed e-bis), comportanti la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o la ricostruzione di edifici crollati o demoliti nei limiti ed alle condizioni ivi stabilite. Relativamente agli immobili ricompresi nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e nelle zone od ambiti ad esse assimilabili la SCIA, nel caso di interventi comportanti modifica della sagoma degli edifici, può essere presentata soltanto a seguito dell’assunzione delle deliberazioni previste dall’articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

f) i mutamenti di destinazione d’uso di aree, di edifici e di unità immobiliari, senza esecuzione di opere edilizie e comportanti il passaggio a diverse categorie di funzioni come definite dalla l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni o comunque comportanti il passaggio a funzioni che richiedano la corresponsione di oneri di urbanizzazione maggiori;

g) la demolizione senza ricostruzione;

h) la realizzazione dei parcheggi pertinenziali di cui all’articolo 19, comma 3, nonché di parcheggi anche non pertinenziali, purché a raso;

i) l’esecuzione di opere di sistemazione di aree, ivi comprese quelle ludico-ricreative, purché non comportanti creazione di volumetria;

l) lettera abrogata dalla L.R. 04/02/2013 n. 3

m) le opere di allacciamento alle reti di distribuzione di telefonia fissa, dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua non di competenza dei soggetti gestori delle reti;

m-bis) la realizzazione di impianti di teleradiocomunicazioni per radioamatori per il cui esercizio sia stata rilasciata la concessione prevista dalla vigente normativa nazionale nonché per il Ministero degli Interni, le Forze Armate, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale, la Polizia Municipale, la Protezione Civile, gli Enti di pubblica assistenza e di emergenza sanitaria;

n) gli scavi e i riempimenti di terreno diversi dalle opere temporanee di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), non preordinati all’esecuzione di opere edilizie.

n-bis) lettera abrogata dalla L.R. 07/04/2015, n. 12.

2. La SCIA è presentata dal proprietario o da altro soggetto avente titolo e deve essere corredata, oltreché delle dichiarazioni comprovanti la sussistenza dei presupposti e requisiti soggettivi di cui all’articolo 19, comma 1, della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, dei dati identificativi dell’impresa alla quale l’interessato intende affidare la realizzazione dei lavori. La SCIA è inefficace ove presentata in assenza degli atti prescritti come presupposto per l’esecuzione dei lavori.

2-bis. Prima della presentazione della CILA o della SCIA l’interessato può richiedere allo SUE di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, oppure presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla presentazione della CILA o della SCIA. Il responsabile dello SUE comunica tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso per la conseguente presentazione della SCIA. Laddove tali atti non vengano acquisiti entro il termine di sessanta giorni dall’istanza il responsabile dello SUE indice la conferenza di servizi a norma dell’articolo 31, comma 11.

2-ter. In caso di presentazione contestuale della CILA o della SCIA e dell’istanza di acquisizione degli atti di assenso di cui al comma 2-bis la CILA e la SCIA diventano efficaci solo dopo la comunicazione da parte del responsabile dello SUE dell’avvenuta acquisizione dei ridetti atti di assenso oppure dell’esito positivo della conferenza di servizi di cui all’articolo 31, comma 11.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere c), d), e), e-bis), h), m), la SCIA deve essere accompagnata anche da una relazione tecnica comprensiva di elaborati grafici, sottoscritta da un tecnico abilitato, che descriva lo stato di fatto dell’immobile oggetto dei lavori, anche mediante documentazione fotografica, e specifichi le opere da compiersi nonché asseveri il rispetto delle norme urbanistico-edilizie, di quelle di sicurezza, di quelle in materia di strutture e di quelle igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere f), g), i), è sufficiente produrre a corredo della SCIA l’attestazione di conformità urbanistico edilizia e alla normativa igienico-sanitaria sottoscritta da tecnico abilitato. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera m-bis), la SCIA contiene i dati relativi all’impianto (frequenza, potenza irradiata dall’antenna e localizzazione) ed è inviata dai soggetti interessati al Comune, nonché all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL) contestualmente all’attivazione dell’impianto.

4. Nel caso in cui l’intervento soggetto a SCIA abbia ad oggetto la realizzazione di parcheggi pertinenziali a norma dell’articolo 19, comma 3, la SCIA deve essere corredata di atto di impegno ad asservire i parcheggi alle singole unità immobiliari, da formalizzarsi mediante atto da trascrivere nei registri immobiliari entro la data di ultimazione dei lavori, pena l’inefficacia della SCIA.

5. comma abrogato dalla L.R. 04/02/2013, n. 3

6. comma abrogato dalla L.R. 04/02/2013, n. 3

7. comma abrogato dalla L.R. 04/02/2013, n. 3

8. Il proprietario o il soggetto avente titolo a presentare la SCIA, in luogo della possibilità di inizio lavori contestuale alla data di presentazione della stessa, ha facoltà di optare per il differimento dell’efficacia della SCIA al decorso del termine dei trenta giorni per il controllo da parte del Comune e con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 4 e 5. Nelle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968 e nelle zone od ambiti ad esse assimilabili gli interventi comportanti modifiche della sagoma degli edifici non possono in ogni caso avere inizio prima che sia decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA.

9. La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni dalla data di presentazione. L’interessato è tenuto a trasmettere al competente ufficio comunale la comunicazione di fine lavori entro sessanta giorni dall’avvenuta ultimazione degli stessi, pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 1.033,00. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine, l’interessato è tenuto alla presentazione di una nuova SCIA concernente la parte non ultimata delle opere.

10. Presso il cantiere deve essere depositata copia della SCIA, dalla quale risulti la data di presentazione, l’elenco degli elaborati di corredo al progetto, l’attestazione del professionista abilitato, il piano di sicurezza, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari per l’efficacia della SCIA medesima.”

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