Articolo abrogato dalla L.R. 27/12/2016, n. 33, così recitava:

“Articolo 32 - (Conclusione della conferenza di servizi per il rilascio del permesso di costruire in caso di dissenso espresso da Enti diversi da quelli statali)

1. Ove in sede di conferenza di servizi venga espresso il dissenso da parte della Regione nelle materie di sua competenza, ovvero da parte della Provincia o da parte del Comune o di altre Amministrazioni o Enti diversi da quelli statali nelle rispettive materie di competenza, il responsabile del procedimento, nei successivi dieci giorni, rimette la decisione in merito al dissenso ad una apposita Commissione composta dai rappresentanti legali di Regione, Provincia, Comune o loro delegati e dell'Amministrazione o Ente che ha espresso il dissenso in sede di conferenza.

2. La Commissione decide mediante deliberazione a maggioranza dei componenti, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di parità prevale il voto della Regione. In relazione a procedimenti particolarmente complessi la Commissione può decidere, all'unanimità, di elevare il suddetto termine a novanta giorni. La Commissione verifica la completezza della documentazione trasmessa a corredo della richiesta di decisione sul dissenso e, nel caso in cui riscontri la carenza di atti od elementi indispensabili al fine dell'assunzione della determinazione, entro quindici giorni dal suo ricevimento, può chiedere di integrare la documentazione ovvero di fornire chiarimenti. La richiesta produce l'effetto dell'interruzione del termine per l'assunzione della determinazione, il quale ricomincia a decorrere dalla data del ricevimento degli atti integrativi.

3. La Commissione per lo svolgimento dell'attività istruttoria può avvalersi dell'apporto di funzionari amministrativi e tecnici appartenenti ad ognuna delle Amministrazioni componenti e può effettuare audizioni e sopralluoghi.

4. Il dirigente o il responsabile del procedimento della conferenza di servizi, ricevuta la determinazione della Commissione in merito al dissenso, nei successivi quindici giorni adotta il provvedimento finale di pronuncia sull'istanza.

5. Del provvedimento finale è data comunicazione all'interessato e in caso di avvenuto rilascio del permesso di costruire è data altresì notizia al pubblico nei modi e nei termini di cui all'articolo 31, comma 9.”

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