Articolo abrogato dalla L.R. 28/06/2017, n. 15, così recitava:

“Articolo 5 - (Sportello unico per l'edilizia)

1. I Comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, affidano la responsabilità dei procedimenti edilizi disciplinati dalla presente legge ad un’unica struttura da denominarsi sportello unico per l’edilizia (SUE), da organizzare anche in forma associata ai sensi del Titolo II, Capo V, Parte I, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Comma abrogato dalla L.R. 05/04/2012, n.9.

2-bis. Lo SUE costituisce l’unico punto di accesso e di risposta diretta per i soggetti interessati in relazione a tutti gli adempimenti amministrativi riguardanti gli interventi urbanistico-edilizi ed i relativi atti abilitativi.

3. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono svolgere attraverso un'unica struttura sia i compiti e le funzioni dello sportello unico per le attività produttive di cui alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modifiche ed integrazioni, sia i compiti e le funzioni dello sportello unico per l'edilizia.

4. Lo SUE provvede in particolare:

a) alla ricezione della domanda di permesso di costruire, della denuncia di inizio attività (DIA), della SCIA, della dichiarazione di inizio e fine lavori e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia nonché all’acquisizione d’ufficio dei documenti, delle informazioni, dei dati, compresi quelli catastali e di regolarità contributiva, che siano in possesso di pubbliche amministrazioni;

b) all’adozione, in via esclusiva, nelle materie di cui alla lettera a), di ogni comunicazione inerente le vicende amministrative riguardanti gli interventi urbanistico-edilizi, ivi compresi i provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure di legge, sullo stato del relativo iter e su qualsiasi altro elemento utile disponibile;

c) all’acquisizione all’interno dell’amministrazione comunale e dalle altre amministrazioni esterne competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, degli atti di intesa, di assenso, di nulla osta, dei pareri o atti comunque denominati, ivi compresi quelli in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o di tutela della salute e della pubblica incolumità, necessari per lo svolgimento dell’attività edilizia;

d) al rilascio del permesso di costruire, del certificato di agibilità nonché delle certificazioni attestanti la disciplina urbanistico-edilizia e le valutazioni preventive di cui all’articolo 35 nonché degli altri provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico, edilizio e di qualsiasi altro tipo di atto comunque rilevante ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

e) alla cura dei rapporti tra l’Amministrazione comunale, il privato istante e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della domanda o di DIA o di SCIA, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione della normativa tecnica per l’edilizia di cui al d.p.r. 380/2001, Parte II, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La Giunta regionale, entro il termine fissato negli accordi od intese approvati in sede di Conferenza Unificata per l’adozione di modulistica unificata e standardizzata relativa alla presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni aventi ad oggetto l’attività edilizia, definisce i contenuti di tale modulistica e dei rispettivi atti ed elaborati da allegare per quanto concerne gli aspetti demandati alla normativa regionale in relazione alle sue specificità. I comuni sono conseguentemente tenuti ad adeguare la modulistica in uso in conformità ai sopracitati atti statali e regionali.”

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