Articolo sostituito con Avviso di rettifica in B.U. 05/10/2018, n. 15 e abrogato dalla L.R. 27/12/2018, n. 29.

L’articolo 23 così recitava:

1. Il comma 8 dell'articolo 28 della L.R. n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"8. Per gli impianti eolici deve essere rispettata per ciascun aerogeneratore una distanza minima non inferiore a 250 metri dalle unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e una distanza dalle zone o ambiti nei quali sono presenti insediamenti residenziali previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, da determinarsi da parte del Comune con deliberazione del Consiglio comunale in funzione delle caratteristiche orografiche del territorio.".”

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