Articolo abrogato dal Reg. R. del 17/03/2014 n. 6. L’articolo 22 così recitava: “Art. 22 - (Agriturismo con caratterizzazione naturalistica) - 1 È classificata come agriturismo con caratterizzazione naturalistica l’azienda agrituristica che, oltre a garantire quanto previsto per gli agriturismi tradizionali, è ubicata in aree di particolare pregio ambientale ed è orientata ad un’offerta attenta alla salvaguardia e alla conoscenza del patrimonio naturale.

2. Il riconoscimento della caratterizzazione naturalistica dell’azienda è condizionato al possesso dei seguenti requisiti:

a) l’ubicazione dell’azienda in territori ricadenti nel sistema delle aree protette e/o nei siti della rete natura 2000;

b) la presenza di fabbricati nonché di arredi, interni ed esterni, realizzati con materiali naturali e tradizionali, nel rispetto delle caratteristiche del territorio che ospita l’azienda;

c) la presenza in azienda di un percorso naturalistico adeguatamente segnalato.

3. L’agriturismo con caratterizzazione naturalistica può prevedere inoltre:

a) l’organizzazione di attività di pratica sportiva all’aperto finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza dell’ambiente e del patrimonio naturale, quali trekking, ippoturismo, pesca, passeggiate in bicicletta;

b) l’utilizzo di prodotti provenienti da coltivazioni o allevamenti biologici;

c) l’organizzazione di corsi, anche mediante convenzioni con gli enti gestori delle aree di riferimento, che promuovano la conoscenza di aspetti comunque legati all’ambiente ed al patrimonio naturale, quali la salvaguardia delle risorse naturali, della fauna e della flora presenti nell’area protetta.

4. Nel caso in cui le aziende ricadano parzialmente nelle aree di cui al comma 3, lettera a), il vincolo di ubicazione fa riferimento almeno al 60 per cento della superficie aziendale ovvero al centro aziendale.”

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