Articolo abrogato dalla L.R. 10/08/2016, n. 12, così recitava:

“Art. 8 (Piani agrituristici provinciali) — 1. Ciascuna provincia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri indicati nel piano di cui all’articolo 7, adotta annualmente il piano agrituristico provinciale, attuativo delle azioni e degli interventi da realizzare nel proprio ambito territoriale e lo trasmette alla Regione.

2. La Giunta regionale, previa verifica della coerenza e della compatibilità dei piani pervenuti ai sensi del comma 1 con il piano agrituristico regionale, ripartisce tra le province le risorse finanziarie disponibili per l’anno di riferimento.”

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