Articoli abrogati dalla L.R. 22/10/2018, n. 7, così recitavano:

"Art. 17 - (Elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo)

1. Presso la direzione regionale competente in materia di agriturismo e turismo rurale, di seguito denominata direzione regionale competente, è istituito l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo. La direzione regionale competente cura l'iscrizione all'elenco e l'aggiornamento dei dati, effettua i controlli di cui all'articolo 19.

2-3. commi abrogati dalla L.R. 10/08/2016, n. 12

4. Sono esclusi dall'elenco e non possono presentare la SCIA di cui all'articolo 18, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, i soggetti che:

a) abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche o siano stati dichiarati delinquenti abituali;

c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche e di cui all’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e successive modifiche.

5. comma abrogato dalla L.R. 10/08/2016, n. 12


Art. 18 - (Segnalazione certificata di inizio di attività)

1. Le attività agrituristiche sono attivabili mediante la presentazione di una SCIA allo sportello unico dell'attività agricola comunque denominato del comune o, in assenza dello stesso, all'ufficio tecnico comunale competente. Le variazioni di natura tecnica e/o amministrativa alle predette attività sono comunicate con le medesime modalità.

2. La Regione promuove ed incentiva la gestione in forma associata degli sportelli unici dell'attività agricola, in particolare per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

3. In sede di ricevimento della SCIA l'ufficio comunale competente procede, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, anche avvalendosi della Commissione agraria di cui all'articolo 57 della L.R. n. 38/1999, alla verifica della conformità delle attività oggetto della comunicazione alla normativa vigente, con particolare riferimento ai seguenti dati:

a) possesso dei requisiti giuridici e amministrativi da parte del soggetto idoneo richiedente comprensivi della titolarità del fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

b) possesso delle superfici e dei manufatti tramite proprietà o contratto di affitto redatto ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) e successive modifiche;

c) sussistenza del rapporto di complementarietà tra l'attività agricola e quella agrituristica.

4. Gli uffici comunali competenti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini previsti per la verifica della SCIA, comunicano alla direzione regionale gli elementi necessari per effettuare l'iscrizione del soggetto abilitato nell'elenco di cui all'articolo 17 o l'aggiornamento dello stesso.

5. In caso di cessazione dell'attività, il soggetto abilitato ne dà comunicazione scritta entro trenta giorni all'ufficio comunale competente che provvede a trasmettere la comunicazione alla direzione regionale per la cancellazione dall'elenco.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, i soggetti iscritti o in corso di iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo presentano la SCIA secondo le modalità e i criteri di cui al presente articolo. La mancata presentazione della SCIA entro i termini previsti determina la cancellazione dall'elenco.


Art. 19 - (Verifica della permanenza dei requisiti. Sanzioni)

1. La direzione regionale competente effettua controlli periodici sulla permanenza dei requisiti di idoneità di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 17. A tal fine i soggetti iscritti presentano, ogni tre anni, una relazione tecnica per la verifica della permanenza dei requisiti di idoneità all'attività agrituristica, nella quale si evidenzi la sussistenza dei requisiti di idoneità all'esercizio delle attività.

2. In caso di mancata presentazione, entro i termini previsti, della relazione di cui al comma 1, la direzione regionale competente provvede ai sensi dell'articolo 10-bis della L. 241/1990. L'eventuale provvedimento di cancellazione dall'elenco è notificato al soggetto interessato e comunicato al comune competente."

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