Articolo abrogato dalla L.R. 30/03/2018, n. 13, così recitava:

“Art. 10 - Norme transitorie concernenti l'istruzione e il diritto allo studio

1. Sono confermati in capo alle Province i procedimenti contributivi riferiti all'anno scolastico 2015-2016 di cui all'articolo 16, comma 48, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), e di cui alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), ivi comprese le sanzioni amministrative previste per la violazione di leggi statali e regionali ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 le Province si avvalgono, secondo le intese intercorse tra i rispettivi uffici provinciali e regionali, del personale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), addetto prevalentemente alle funzioni in materia di istruzione e diritto allo studio.

3. Per l'anno 2016 le Province mantengono a loro favore i finanziamenti connessi alle funzioni di cui al comma 1.”

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