Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 20, così recitava:

Art. 33 - Trasferimento o delega di funzioni regionali ai Comuni

1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 3, entro il 31 dicembre 2015, con legge regionale sono individuate le funzioni regionali da trasferire ovvero delegare ai Comuni per l’esercizio in forma associata tramite le Unioni e ai Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione. Per tali finalità, la legge regionale interviene operando un riordino sistematico delle norme di settore interessate dagli interventi suddetti.

2. La legge regionale di cui al comma 1 fissa modalità e termini per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie e per la regolamentazione dei rapporti giuridici pendenti connessi al trasferimento o alla delega delle funzioni.”

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