Articolo abrogato dall'art. 64, comma 1, della L.R. 23/02/2007, n. 5, così recitava:

"Art. 54 - Modifiche alla legge regionale n. 52/1991.

1. Alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 103 le parole «delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Amministrazione comunale territorialmente competente»;

b) al comma 1 dell'articolo 106 le parole «valutato dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «determinato a cura dell'Amministrazione comunale territorialmente competente» e le parole «delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici» sono soppresse;

c) al comma 2 dell'articolo 107 le parole «delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Amministrazione comunale territorialmente competente»."

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