Comma aggiunto dall'art. 16, comma 4, della L.R. 18/07/2014, n. 13 e, successivamente, abrogato dall'art. 63, comma 1, della L.R. 21/07/2017, n. 29, così recitava:

“1-bis. Sulla base di specifiche intese stipulate fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze di polizia e delle aziende di trasporto, gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze di polizia possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, al fine della maggior tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo. Gli oneri conseguenti alla stipula delle intese sono compresi nel corrispettivo di cui all'articolo 20.”

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