Comma abrogato dalla L.R. 11/03/2016, n. 3, così recitava:

“1. All’articolo 44 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

“7-ter. La relazione dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto è predisposta entro un termine previsto dal regolamento di contabilità, comunque non inferiore a 6 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo.

7-quater. Nelle more dell’adeguamento delle previsioni regolamentari, di cui ai commi 7-bis e 7 ter, il termine ivi indicato si intende di 10 giorni.”.”

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