Articolo abrogato dalla L.R. 18/07/2014, n. 13, così recitava:

"Art. 25 - (Silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire) — 1. Il silenzio-assenso disciplinato dal presente articolo trova applicazione esclusivamente per gli interventi da attuare su aree edificabili direttamente o aree dotate di strumento urbanistico attuativo approvato anteriormente alla data di presentazione della domanda di permesso di costruire. Negli altri casi, decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo di cui all’articolo 24, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

2. Decorsi i termini previsti dall’articolo 24 il soggetto interessato, individuato ai sensi dell’articolo 21, comunica al Comune la volontà di avvalersi del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire presentata. Tale comunicazione è pubblicata mediante affissione all’albo comunale.

3. Alla comunicazione di cui al comma 2 è allegata:

a) la dichiarazione dell’interessato, asseverata dal progettista, attestante la conformità del progetto alle previsioni della normativa vigente;

b) la ricevuta di pagamento del contributo di costruzione ove dovuto, calcolato in via provvisoria dal richiedente sulla base della deliberazione comunale di cui all’articolo 29.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, il Comune notifica agli interessati gli eventuali elementi progettuali o esecutivi che risultino in contrasto con la normativa urbanistica, assegnando un termine, non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle necessarie modifiche degli elaborati progettuali. Nello stesso termine richiede l’eventuale integrazione documentale, ai sensi dell’articolo 24, comma 5.

5. Decorso il termine assegnato ai sensi del comma 4, senza che gli interessati abbiano presentato la documentazione integrativa avente i contenuti richiesti dal Comune, ovvero il progetto non risulti assentibile in quanto in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e adottati e con il regolamento edilizio vigente, salvo i casi di deroga previsti dalla legge, il Comune emette formale provvedimento di rigetto.

6. Al fine di comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla realizzazione degli interventi assentiti ai sensi del presente articolo, tiene luogo del permesso di costruire una copia della comunicazione presentata al Comune ai sensi dei commi 2 e 3, nonché una copia degli atti prodotti ai sensi del comma 4, eventualmente richiesta dal Comune."

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