Articolo abrogato dalla L.R. 22/02/2019, n. 3, così recitava:

“Art. 42 - Tavolo regionale per il tempo pieno

1. Per le finalità di cui all'articolo 41 è istituito il Tavolo regionale per il tempo pieno con i compiti di valorizzare il modello organizzativo del tempo pieno negli istituti comprensivi della regione, di rafforzare la rete degli istituti che lo realizzano, e di monitorare aspetti qualitativi e quantitativi della esperienza. Il Tavolo è presieduto dall'assessore competente in materia di istruzione e dai rappresentanti dei Comuni che usufruiscono dei contributi previsti dallo stesso articolo 41.”

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