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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
2. Il Consiglio delle autonomie locali è costituito da una rappresentanza istituzionale di enti locali così formata:
a) le Province e i Comuni capoluogo di provincia, quali membri di diritto;
b) quindici Comuni non capoluogo di provincia, scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza dei Comuni in rapporto al territorio, rinnovati ogni cinque anni.
3. I Comuni di cui al comma 2, lettera b), sono individuati, da apposite conferenze dei sindaci, come segue:
a) due dai sindaci dei Comuni della provincia di Gorizia;
b) cinque dai sindaci dei Comuni della provincia di Pordenone, di cui:
1) due dai sindaci dei Comuni interamente montani;
2) tre dai sindaci dei Comuni diversi da quelli interamente montani;
c) uno dai sindaci dei Comuni della provincia di Trieste;
d) sette dai sindaci dei Comuni della provincia di Udine, di cui:
1) tre dai sindaci dei Comuni interamente montani;
2) quattro dai sindaci dei Comuni diversi da quelli interamente montani.
4. Il Consiglio delle autonomie locali ha sede nella città di Udine presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, la quale fornisce il supporto tecnico-operativo e di segreteria.
5. Le conferenze dei sindaci dei Comuni di cui al comma 3 sono convocate e presiedute dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e sono tenute nei trenta giorni precedenti alla scadenza; in difetto provvede, previa diffida, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. In caso di individuazione dei Comuni mediante procedura elettiva, ogni sindaco esprime una sola preferenza. Non concorrono all'espressione di volontà della conferenza i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia.
6. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali dà atto della composizione del Consiglio delle autonomie locali e delle successive variazioni, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.”
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