Articolo abrogato dalla L.R. 12/12/2014, n. 26, così recitava:

“Art. 22 - (Associazioni intercomunali) — 1. Le associazioni intercomunali, finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi, sono costituite da Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel territorio di altra associazione e sono dotate di uffici comuni.

1-bis. Qualora, successivamente al quarto anno dalla costituzione di una associazione intercomunale, venga meno per uno o più comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti il requisito della contiguità territoriale di cui al comma 1, per effetto del recesso di uno o più comuni o della mancata volontà, di uno o più comuni, di prorogare la durata dell’associazione, il comune o i comuni non contermini possono continuare a far parte dell’associazione a condizione che i medesimi, se interessati a restare nella forma associativa, e i restanti comuni deliberino tale volontà e la attestino nella convenzione quadro.

2. Le associazioni intercomunali sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.

3. Le associazioni intercomunali sono costituite con deliberazioni conformi dei consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.

4. Sono organismi di coordinamento delle associazioni intercomunali:

a) il Presidente dell'associazione, eletto tra i sindaci dei Comuni associati;

b) la Conferenza dei sindaci.

5. La convenzione quadro disciplina:

a) l'oggetto e la durata dell'associazione;

b) le competenze e il funzionamento degli organismi di coordinamento di cui al comma 4;

c) la modalità e le eventuali forme del coordinamento tecnico, amministrativo e organizzativo;

d) le funzioni e i servizi comunali da svolgere in forma associata e i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;

e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati.

6. La convenzione quadro trova applicazione mediante convenzioni attuative, fra tutti o alcuni dei Comuni associati, approvate dalle giunte comunali nonché mediante gli atti regolamentari e programmatori dei Comuni.”

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